Anche se qualificato nero su bianco come contratto di agenzia, va invece ricondotto ai canoni del lavoro subordinato il rapporto di colui che – pur con un limitato margine di autonomia – svolga prevalentemente l’attività di informatore medico-scientifico piuttosto che quella di agente di commercio. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 19394/2014 rigettando il ricorso di una nota casa farmaceutica.
Non è agente di commercio l’informatore scientifico
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