Deputata Menga (M5S): Interrogazione a risposta immediata su valorizzazione della professionalità dell’informatore scientifico del farmaco

L’interrogazione della Deputata del Movimento 5 Stelle

Al fine di garantire il diritto alla cura del cittadino, il richiamato decreto legislativo n. 219 del 2006 sancisce che l’Isf deve instaurare un rapporto di lavoro con un’unica impresa farmaceutica, e riferire al Servizio scientifico, di cui ogni impresa farmaceutica deve dotarsi e che deve essere indipendente dal servizio marketing della stessa, tutte le informazioni sugli effetti indesiderati dei medicinali;

La giurisprudenza di merito e di legittimità si è confrontata con l’annosa questione dell’inquadramento contrattuale dell’Isf, statuendo la necessità di ricondurre nell’alveo del lavoro autonomo o subordinato il rapporto di chi svolga prevalentemente l’attività di informatore medico-scientifico e non quella di agente di commercio (Tribunale di Marsala, sent. n. 131/2017; Cassazione civile sezione lavoro, n. 19394/2014);

Il rinnovo de contratto collettivo nazionale del lavoro comparto dei chimici, dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2022, concordato il 19 luglio 2018 tra Federchimica, Farmindustria e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Ult non è servito a modificare l’area funzionale di appartenenza degli Isf, che rimangono allocati nel settore marketing, consentendo il loro impiego come agenti di commercio, spesso non laureati.

Questo comporta una totale assenza di tutela della categoria degli Isf, con conseguenti ricadute negative sulla qualità dell’informazione scientifica offerta alla classe medica, il cui livello di aggiornamento scientifico si ripercuote sulla salute del cittadino:

se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative volte a valorizzare la professionalità dell’informatore scientifico del farmaco, anche attraverso un adeguato inquadramento contrattuale, al fine di preservare il diritto alla cura del cittadino.

La risposta ricevuta

Come menzionato dall’articolo 122 del decreto legislativo n. 219 del 2006, “per i profili di competenza del Ministero della salute, l’aspetto di maggior rilievo e interesse, è rappresentato dall’esigenza che sia sempre garantito, nel rispetto delle prescrizioni normative, che gli informatori scientifici siano in possesso del diploma di laurea previsto dalla riforma degli ordinamenti didattici universitari, di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, o di laurea specialistica, o di laurea magistrale in una delle seguenti discipline: medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o medicina veterinaria. In alternativa, gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 giugno 1993, o della corrispondente laurea.”

Si prosegue con “quanto, invece, all’aspetto dell’inquadramento contrattuale degli informatori in esame, ci si rimette agli approfondimenti che saranno svolti nelle sedi competenti, ai fini delle relative determinazioni.”

 

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