La Corte costituzionale ha giudicato illegittima la legge 210/92 laddove non prevede l’indennizzo per chi è rimasto danneggiato. Il caso di una persona che in conseguenza del vaccino era risultata affetta da «lupus eritematoso sistemico». Il Ministero aveva fatto ricorso in quanto per legge il risarcimento spetta solo in caso di vaccinazione obbligatoria mentre quello per l’epatite A era raccomandato. Una tesi però smontata dalla Corte.
È illegittimo “l’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell’epatite A”. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale.
Il caso è stato sollevato dalla Corte di cassazione che era stata chiamata a valutare il ricorso proposto dal Ministero della salute contro una sentenza della Corte d’appello di Lecce, che aveva disposto il versamento dell’indennità in questione a favore di A. O. a suo tempo sottoposta alla vaccinazione contro il virus dell’epatite A, e che, in conseguenza di ciò, è risultata affetta da «lupus eritematoso sistemico».
Il giudice di merito aveva considerato provata la sussistenza di un nesso causale tra somministrazione del vaccino e patologia successiva. Inoltre, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale che aveva esteso il diritto all’indennizzo in caso di conseguenze dannose derivanti da specifiche vaccinazioni non obbligatorie, ma incentivate dall’autorità sanitaria, ha ritenuto che tale diritto sussista anche con riferimento al vaccino somministrato nel caso di specie.
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