Sentenza del Tribunale di Roma: Influencer come Agenti di Commercio

Sentenza Tribunale di Roma sez. lavoro  IV 4marzo 2024 n* 2625

Il caso nasce dall’ ispezione di Fondazione Enasarco circa il mancato adempimento degli obblighi contributivi/previdenziali da parte di una società specializzata nella vendita, soprattutto online, di integratori ,con cui era stato appurato che all’interno di una società venivano utilizzate delle figure definite Testimonial o Influencer ma che in realtà altro non erano che dei veri e propri agenti di commercio .

Nel ricorso presentato la società affermava che le tali figure utilizzate (modelle ,mister ,attori) non possono essere considerati agenti in quanto mancano i presupposti giuridici per inquadrare gli influencer quali agenti di commercio; infatti il termine influencer ha cominciato a essere usato nei tempi moderni  per indicare quei personaggi che, avendo un ampio seguito di pubblico e avendo utilizzato i prodotti o avendoli già in passato pubblicizzati , possono essere in grado di influenzare le opinioni degli altri consumatori ed invogliarli all’acquisto.

Nella decisione del giudice viene invece confermato  che l’attività degli “influencer contrattualizzati” come accertato dall’Ispettore Enasarco, è riconducibile alla fattispecie prevista dagli artt. 1742 e seguenti del codice civile (rapporto di agenzia) in quanto svolgevano una vera e propria attività promozionale di vendita,  con compenso variabile (provvigione) determinato in base al fatturato sviluppato in seguito agli affari direttamente procurati e andati a buon fine.

Nello specifico viene osservato che:

  •  I’influencer poteva anche  concedere sconti al cliente attraverso il codice sconto personalizzato, raggiungibile unicamente attraverso le sue pagine social cosi che per ogni acquisto attraverso quel codice, il relativo ordine viene contrattualmente considerato come “direttamente procurato” dall’influencer; 
  •  posto che il raggio di azione della società in questione è unicamente lo spazio virtuale della rete, il concetto di zona geografica non ha valore ma la “zona” non deve essere necessariamente geografica, ma può essere rappresentata anche da un determinato segmento di mercato, nel caso dell’influencer la “zona” è determinata dal perimetro entro il quale è inserita la popolazione di followers che acquistano i prodotti della­ mediante il suo codice sconto;
  • risulta irrilevante che l’influencer non sia destinatario di particolari direttive ed istruzioni, o che non possa/ debba instaurare specifiche trattative sui prezzi e sugli sconti, atteso che questo particolare tipo di mercato, nel mondo web, è altamente standardizzato, in quanto l’acquisto si effettua con un click e le condizioni di vendita sono fissate una volta per tutte;
  • irrilevante anche che il contratto prevedesse che “l ‘influencer svolgerà la propria attività in piena indipendenza ed autonomia”, in quanto indipendenza ed autonomia sono caratteristiche tipiche anche dell’agente;
  •  la previsione che l’influencer agirà “senza alcun obbligo di attività minima né obbligo di risultati minimi” significa solo che non è tenuto ad attività ulteriori e diverse rispetto a quella di promuovere i prodotti pubblicizzandoli sulle proprie pagine social;
  •  il vincolo di stabilità è sufficientemente provato, non solo dalla presenza di estratti conto contabili delle provvigioni ma anche dalla sistematica emissione di fatture per una serie indeterminata di affari; pertanto risultano sussistere nel caso di specie gli elementi della stabilità e della continuità, tipici dell’agenzia di cui all’art. 1742

La società  affermava nel ricorso che secondo l’articolo 1742 Cod civ.: “Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.”; significa che, affinché esista un rapporto di agenzia, occorre che l’agente assuma l’obbligazione di attivarsi in modo stabile per promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente e che ciò avvenga con riferimento ad una ben definita “zona”.

Inoltre, l’attività tipica dell’agente non richiede necessariamente la ricerca del cliente, anzi, è riconducibile al contratto di agenzia anche quando il cliente non sia direttamente ricercato dall’agente ma risulti acquisito in qualsiasi altro modo, purché sussista il nesso di causalità tra l’opera promozionale svolta nei confronti del cliente e la conclusione dell’affare cui si riferisce la provvigione.

Questa la posizione espressa dal Tribunale di Roma, con la sentenza del 4.3.2024, che si pone in linea con l’orientamento più recente della corte di Cassazione sul tema influencer marketing e contratto di agenzia (Cass., 35740/2022; Cass., 20453/2018; Cass., 1856/2016).

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