Pubblicità degli integratori: vietati i claim sul benessere psicologico se non autorizzati

Con la sentenza C-386/23 del 30 aprile 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha chiarito il divieto di utilizzare indicazioni sulla salute, anche generiche, nella pubblicità di integratori alimentari contenenti sostanze botaniche. Il caso nasce da una controversia in Germania, dove una società aveva pubblicizzato un prodotto vantando effetti su umore, equilibrio emotivo e qualità del sonno.

La CGUE ha ribadito che, ai sensi del Regolamento (UE) 1924/2006, le affermazioni relative alla salute – comprese quelle su funzioni psicologiche o comportamentali – sono ammesse solo se autorizzate e presenti negli elenchi ufficiali degli articoli 13 e 14. Tuttavia, per molte sostanze botaniche l’iter di autorizzazione da parte della Commissione è ancora sospeso, lasciando un vuoto regolatorio.

Nel caso esaminato, i claim pubblicitari non erano né stati autorizzati né supportati da una richiesta valida entro i termini previsti. Pertanto, secondo la CGUE, non è possibile impiegare tali indicazioni nella comunicazione commerciale, nemmeno facendo riferimento a benefici generali sul benessere psicologico o sullo stato di salute, se non accompagnati da un’indicazione autorizzata o inclusa nell’elenco comunitario.

Questa pronuncia rafforza l’approccio restrittivo in materia di pubblicità degli integratori alimentari e impone alle aziende una maggiore attenzione nel promuovere i propri prodotti, evitando affermazioni non supportate da evidenze scientifiche o autorizzazioni ufficiali.

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