AIFA aggiorna le regole del servizio IMS: obblighi chiari per aziende e ISF

L’AIFA aggiorna il documento di Domande & Risposte sul servizio online “IMS – Informatori Scientifici”.
Dopo due anni dalla prima pubblicazione, l’Agenzia ha rivisto e integrato il documento con nuove indicazioni operative, sulla base del monitoraggio costante dell’attività di promozione dei farmaci in Italia. L’obiettivo è fornire chiarimenti normativi per le aziende farmaceutiche utenti del portale, ma anche per chi opera sul campo, come le/agli ISF.

La comunicazione annuale degli ISF resta un obbligo normativo, senza necessità di avvisi AIFA.
Le imprese devono trasmettere la comunicazione nel mese di gennaio, come previsto dall’art. 122 del d.lgs. 219/2006, anche in assenza di un avviso da parte dell’Ufficio Informazione Scientifica (UIS). Sono esonerate solo le aziende che non hanno avuto alcuna AIC valida o attività promozionale nell’anno di riferimento, condizione da autocertificare.

Focus anche sui materiali promozionali (MP), destinatari e uso dei gadget.
È ribadito che la pubblicità può essere rivolta solo a medici prescrittori o farmacisti dispensatori. Materiali destinati ai pazienti non sono ammessi. I gadget promozionali sono consentiti solo se di valore trascurabile (massimo 20 € annui per destinatario) e legati all’attività sanitaria. Se riportano riferimenti al farmaco, devono includere anche la data di deposito presso AIFA e il nome della/e sostanza/e attiva/e.

Per le/agli ISF è fondamentale conoscere queste regole per operare in piena compliance.
Il documento aggiornato rappresenta un riferimento utile per comprendere i limiti e le responsabilità legate all’informazione scientifica. Avere familiarità con questi aspetti consente di evitare errori e rafforza la professionalità sul campo, contribuendo alla correttezza dell’intero processo promozionale.

File PDF: Domande e Risposte – attinenti al Servizio Online “IMS – Informatori Scientifici” e alle questioni pertinenti alla relativa materia

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