Sostituire medicinale prescritto dal medico: responsabilità del farmacista

Fino al DL 87/05, la legge non permetteva al paziente o al farmacista di sostituire un medicinale prescritto dal medico se non in casi specifici come l’irreperibilità del prodotto o l’urgenza assoluta. In questi casi, il farmacista può fornire un medicinale di uguale composizione e indicazione terapeutica, senza limiti sul prezzo. Il paziente, informato della sostituzione, ha la libertà di accettare o rifiutare l’offerta.

Il farmacista è tenuto a registrare la sostituzione sul retro della ricetta e una sostituzione non giustificata potrebbe essere sanzionabile. La sostituzione nell’ambito del SSN è motivata dalla necessità di fornire assistenza farmaceutica con risorse limitate e viene regolamentata rigorosamente con un bollino sulla ricetta mutualistica.

In sintesi, la sostituzione di un medicinale prescritto è permessa in casi specifici e regolamentata da rigorose norme per garantire l’assistenza farmaceutica con risorse limitate.

Le Big Pharma che sono cresciute di più nel 2022 per capitalizzazione
Influencer: proposta di legge per limitare pubblicizzazione prodotti farmaceutici

Flash news simili

Editoriali

L’esperto risponde