Ma i mini incontri serali coi medici e le visite aziendali sono rispettose delle norme?

Ma i mini incontri serali coi medici e le visite aziendali sono rispettose delle norme?

Richiesta informazioni su incontri serali e visite aziendali

INVIATA DA: Antonio

IL GIORNO: venerdì, 11 Gennaio 2019

Salve,
sono un ISF a contratto nazionale pre jobs act, ho un dubbio, l’azienda, ma soprattutto il capo area da qualche anno pressa per farmi fare meeting con MMG la sera con relativa cena vorrei chiedere se è lecito e soprattutto visto che queste richieste si fanno sempre più pressanti come anche quella di invitare medici in visita aziendale e visto il mio continuo diniego, vorrei un vostro consiglio.

grazie

La risposta dell’esperto

Caro Antonio

l’argomento che hai posto è molto interessante ma lungo da trattare. La mia risposta, mio malgrado, lo è altrettanto.

Mi sono concentrato sul Codice Deontologico Farmindustria, essendo queste le aziende che particolarmente sono interessate alle iniziative che mi citi.

Farmindustria, contrariamente a ciò che si potrebbe immaginare, non mi è mai stata antipatica. Hanno, le singole aziende, i loro problemi e comportamenti, ma, come Associazione, sono molto rispettosi delle norme in vigore ed aggiornano il loro codice deontologico quando variano queste norme. Ciò che trovi riportato è rispettoso delle norme in vigore.

Quello più recente è del 23 marzo 2018.

Premetto che dovrai leggere e interpretare da solo la parte del codice deontologico che ho selezionato e che risponde alle tue domande.

Troverai anche una breve, ultima, parte del codice Deontologico dell’Ordine dei Medici di Palermo.

Ecco i paragrafi che ti propongo di leggere:

 

Codice Deontologico Farmindustria

23 marzo 2018

I PRINCIPI GENERALI

1.1

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Codice:

” gli eventi istituzionali organizzati dalle aziende farmaceutiche su tematiche che esulano dall’informazione scientifica sul farmaco, che siano diretti ad una molteplicità di soggetti provenienti da tutti i settori potenzialmente interessati, che si tengano in sedi e località idonee e nel cui ambito gli operatori sanitari siano presenti in misura non prevalente.

In tali occasioni non potrà comunque essere prevista a favore degli operatori sanitari presenti alcuna forma di ospitalità alberghiera o di viaggio salvo iniziative eccezionali che dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comitato di controllo.

1.2 Il Codice rappresenta l’impegno delle industrie farmaceutiche al rispetto delle specifiche leggi vigenti e ad operare secondo trasparenti norme comportamentali che regolamentano le diverse fattispecie in cui si articola l’attività aziendale.

La regolamentazione oggetto del Codice Deontologico è diretta a tutelare, nel generale interesse, il prestigio e la credibilità dell’industria farmaceutica nei confronti dello Stato, dell’opinione pubblica, della classe medica, degli operatori sanitari in generale.

1.14 Le norme contenute nel presente Codice non hanno valore retroattivo.

2.10 A prescindere dall’autorizzazione ministeriale non sono comunque ammesse affermazioni onnicomprensive quali “farmaco di elezione”, “assolutamente innocuo” o “perfettamente tollerato” e simili e non si deve asserire categoricamente che un prodotto è privo di effetti collaterali o rischi di tossicità.

Nota: cosa che invece fu chiesta a me, senza perifrasi, nella mia attività di ISF, tramite pressioni mediate dai miei AM, la cui responsabilità fu solo indiretta ed inutile, poiché’ fu senza esito.

Ma, tuttavia, determino’, anni dopo, la mia uscita dal settore, con grave danno di immagine, a voler essere generosi, dello stesso settore. Danno determinato proprio dall’allora scarsa gestione unitaria del citato settore.

L’evento, ribadiamo,  dimostrò, e il danno conseguente fu più che sufficiente a confermarlo,  uno scarso coordinamento decisionale tra le aziende più importanti del settore farmaceutico.

Alla stima sociale del settore farmaceutico va pagato un prezzo. Le più grandi aziende italiane ed estere non furono disposte a pagarlo. Lo pagano in questa legislatura, non essendo ancora consapevoli dei nuovi equilibri e meccanismi multimediali di comunicazione sviluppatisi nel frattempo.

Proseguiamo con l’analisi del codice deontologico legata alle tue domande.

3. Manifestazioni congressuali, visite ai laboratori aziendali, corsi di aggiornamento e investigator meetings

Con riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (legge sulla privacy), l’azienda farmaceutica che intenda
invitare medici ad un convegno, congresso, corso di aggiornamento o visita al laboratorio aziendale, dovrà acquisire contestualmente all’adesione del medico a partecipare all’evento, anche il consenso
espresso dello stesso all’utilizzo ed alla eventuale comunicazione al Comitato di controllo del proprio nominativo, accompagnato dall’indicazione della sua data di nascita, dell’eventuale specializzazione conseguita e dell’avvenuta ottemperanza alla vigente normativa generale e regionale sull’obbligo di comunicazione alle rispettive strutture sanitarie di appartenenza della propria partecipazione sponsorizzata alle manifestazioni congressuali. Ciò, esclusivamente ai fini di controllo deontologico e con riguardo allo specifico convegno, congresso, corso di aggiornamento o visita al laboratorio aziendale.

Tale previsione è applicabile solo alle visite agli stabilimenti aziendali, agli eventi congressuali non ECM, ai corsi di aggiornamento ed agli eventi congressuali ECM limitatamente alle ipotesi di reclutamento diretto dei medici da parte delle aziende farmaceutiche. La mancata produzione della sopracitata documentazione da parte delle aziende, ove richiesta dal Comitato di controllo del Codice
deontologico, determinerà automaticamente la formulazione al Giudice monocratico di specifica proposta di sanzione.

I citati moduli di consenso al trattamento dei dati personali dovranno essere conservati dalle aziende per un periodo di almeno tre anni e potranno essere utilizzati dagli Organismi di controllo individuati dal Codice deontologico anche al fine di verificare l’avvenuto rispetto da parte delle aziende dei limiti quantitativi annui fissati dal punto 3.3, relativamente al numero di inviti consentiti per ciascun medico,
nonché delle percentuali di effettiva presenza agli eventi di medici sotto i 40 anni, in linea con le previsioni di cui al successivo punto 3.11.

Le aziende inoltre non potranno invitare lo stesso operatore sanitario a manifestazioni congressuali, corsi di aggiornamento e visite ai laboratori aziendali più di due volte l’anno. Quest’ultimo limite non si
applica ai relatori e moderatori e riguarda solo le visite agli stabilimenti aziendali, gli eventi congressuali non ECM, i corsi di aggiornamento e gli eventi congressuali ECM limitatamente alle ipotesi di reclutamento diretto dei medici da parte delle aziende farmaceutiche.

Le sedi congressuali

3.8 Le manifestazioni organizzate direttamente o indirettamente dalle aziende farmaceutiche devono tenersi in località e sedi la cui scelta sia motivata da ragioni di carattere logistico, scientifico ed organizzativo, con esclusione di luoghi destinati alla ristorazione, ed essere caratterizzate da un programma scientifico qualificante. L’ambito territoriale di provenienza dei partecipanti dovrà essere di livello internazionale, nazionale, interregionale, regionale o locale. Sono tassativamente escluse località a carattere turistico nel periodo 1° giugno – 30 settembre per le località di mare e 1° dicembre – 31 marzo e 1° luglio – 31 agosto per le località di montagna. Le località italiane che si trovano sul mare e che costituiscono Capoluoghi di Regione o di Provincia, sedi inoltre di strutture universitarie e ospedaliere di rilievo, sono esenti dall’applicazione di tale divieto. Ciò, a condizione che i lavori congressuali e l’ospitalità dei partecipanti sia concentrata nel contesto cittadino del Capoluogo con
esclusione, peraltro, di strutture che si trovino in prossimità di tratti di mare attrezzati e fruibili per la balneazione.

Gli eventi regionali e le riunioni scientifiche a livello locale

3.9 Gli eventi regionali e le riunioni scientifiche a livello locale sono caratterizzati da un ambito territoriale di provenienza dei partecipanti di livello provinciale o della singola Regione. Gli eventi dovranno avere acquisito crediti ECM ed in tale occasione non potrà essere offerta alcuna ospitalità ad eccezione del coffee break. Per gli eventi che prevedano un numero di ore formative superiori a 6 potrà essere offerto un “light lunch” (pranzo leggero, ndr)nell’intervallo tra la sessione della mattina e la sessione del pomeriggio all’interno della struttura nella quale si svolge la manifestazione congressuale. Tali eventi devono essere tenuti in sedi quali ospedali, università, fondazioni di carattere scientifico o sale congressuali tali da assicurare dignità scientifica.

 

ORDINE DEI MEDICI DI PALERMO

Aggiornamento e formazione

  1. I medici non possono percepire direttamente finanziamenti allo scopo di favorire la loro partecipazione a eventi formativi; eventuali finanziamenti possono essere erogati alla società scientifica organizzatrice dell’evento o all’azienda sanitaria presso la quale opera il medico;
    b. il finanziamento da parte delle industrie a congressi e a corsi di formazione non deve condizionare la scelta sia dei partecipanti che dei contenuti, dei relatori, dei metodi didattici e degli strumenti impiegati; la responsabilità di tali scelte spetta al responsabile scientifico dell’evento;
    c. il medico non può accettare ristoro economico per un soggiorno superiore alla durata dell’evento, né per iniziative turistiche e sociali aggiuntive e diverse da quelle eventualmente organizzate dal congresso né ospitalità per familiari o amici;
    d. i relatori ai congressi hanno diritto ad un compenso ragionevole per il lavoro svolto, in particolare di preparazione, ed al rimborso delle spese di viaggio, alloggio e vitto;
    e. il responsabile scientifico vigila affinché il materiale distribuito dall’industria nel corso degli eventi formativi sia rispondente alla normativa vigente e che le voci di spesa relative al contributo dello sponsor, siano chiaramente esplicitate dalla società organizzatrice;
    f. i relatori nei mini meeting, organizzati dalle industrie per illustrare ai medici le caratteristiche dei loro prodotti innovativi, devono dichiarare gli eventuali rapporti con l’azienda promotrice;
    g. è fatto divieto ai medici di partecipare ad eventi formativi, compresi i minimeeting, la cui ospitalità non sia contenuta in limiti ragionevoli o, comunque, intralci l’attività formativa;
    h. nel caso in cui i corsi di aggiornamento si svolgano e vengano sponsorizzati in località turistiche nei periodi di stagionalità, i medici non devono protrarre, oltre la durata dell’evento, la loro permanenza a carico dello sponsor;
    i. il medico, ferma restando la libertà delle scelte formative, deve partecipare a eventi la cui rilevanza medico scientifica e valenza formativa sia esclusiva.

La prescrizione dei farmaci

La pubblicità dei medicinali effettuata dall’industria farmaceutica tesa a promuoverne la prescrizione, deve favorire l’uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo senza esagerarne le proprietà, e non può essere ingannevole.

Spero di esserti stato utile.

A presto

Francesco Lupinacci

Autore: Francesco Lupinacci



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