Gli informatori e l’ordine in farmacia

Gli informatori e l’ordine in farmacia

Mansioni isf

INVIATA DA: Michele (nome di fantasia)

IL GIORNO: lunedì, 5 Ottobre 2015

Buongiorno,

io sono un dipendente con regolare contratto nazionale dei chimici di livello B1.

Ultimamente la mia azienda sta facendo diverse pressioni che stanno portando me e i miei colleghi ad avere molte difficoltà.
Ma una su tutte penso vada al di fuori delle nostre mansioni.

Ci hanno richiesto di fare degli ordini diretti in farmacia, leggermente mascherati in quanto noi dopo aver parlato col farmacista come fanno gli agenti, lasciamo un foglio da compilare con i recapiti aziendali. A quel punto il farmacista può spedire il foglio compilato in azienda ed eseguire l’ordine.

Ho salvato e stampato diverse mail che però fanno capire in maniera chiara che siamo noi a dover fare l’ordine, che rientra anche in una delle voci del piano premi.

È legale?

Cosa rischio io se vengo sorpreso a fare un ordine? E cosa rischia la mia azienda?

Grazie in anticipo

Michele

La risposta dell’esperto

Buongiorno Michele. I fatti che racconti fanno parte di un argomento lungamente discusso nel percorso legislativo delle normative dell’informazione scientifica sul farmaco, ed ha interessato ed interessa da decenni la professione degli Isf.

Ti ricordo che la professione dell’informatore del farmaco è una delle meglio regolate in Italia e trova la sua sintesi nel Testo Unico sulla farmaceutica 219/2006, entrato in vigore il 06/07/2006.

Nella normativa, sia nazionale che regionale, dell’attività degli informatori non troviamo nulla che indichi una attività commerciale tra i suoi compiti lavorativi.

Raccogliere un ordine in una farmacia non è, perciò, in alcun modo un obbligo per l’informatore, tuttalpiù è una cortesia occasionale che viene fatta al farmacista che trova una convenienza economica nell’acquisto diretto dei prodotti presso l’azienda produttrice.

La tua affermazione “Ci hanno richiesto di fare degli ordini diretti in farmacia, leggermente mascherati…” è la conferma di quanto suddetto, poiché, evidentemente, l’azienda sembrerebbe avere molti dubbi di liceità nel richiedere tale attività in modo chiaro e formale. Ma potrebbe non essere proprio cosi. Si vedrà nella pratica cosa richiede.

D’altra parte non dobbiamo dimenticare che sia nella legge 219/2006 che nel Codice Deontologico di Farmindustria (maggio 2018) viene sottolineata la dipendenza degli Isf dal Servizio Scientifico Aziendale, di cui ogni azienda deve essere dotata. Nel codice Deontologico delle Industrie Farmaceutiche non troviamo accenni alla mansione degli ordini in farmacia; troviamo, invece frasi come questa:

“gli informatori scientifici potranno essere coinvolti negli studi osservazionali esclusivamente sotto il profilo logistico, con esclusione di qualsiasi aspetto di natura economico-finanziaria. L’eventuale coinvolgimento dovrà comunque avvenire sotto la supervisione del Servizio Scientifico Aziendale o della Direzione Medica e previo adeguato addestramento.”

e, laddove descrive le mansioni ordinarie dell’informatore troviamo soltanto quelle dirette al medico:

L’informazione verbale diretta al medico

2.4 L’informatore scientifico del farmaco deve presentarsi all’operatore sanitario qualificandosi nella sua funzione.

2.5 L’informatore scientifico del farmaco non deve esercitare professioni sanitarie o parasanitarie, o comunque aventi attinenza con l’utilizzazione del farmaco, anche se non remunerate, né alcun’altra attività continuativa che comporti il rapporto di lavoro subordinato.

2.6 Sarà compito dell’azienda mettere in grado l’informatore scientifico del farmaco di fornire all’operatore sanitario quelle informazioni sulle proprietà e caratteristiche del farmaco stesso che consentano una corretta applicazione terapeutica.

2.7 Sarà inoltre compito dell’azienda mettere in grado l’informatore scientifico di raccogliere le informazioni inerenti i propri farmaci onde assicurare la più approfondita conoscenza dei prodotti commercializzati.

2.8 Fa parte dell’attività dell’informatore scientifico del farmaco verificare ed adoperarsi per assicurare la reperibilità dei prodotti sia nelle farmacie che presso qualsiasi altro punto di distribuzione.

Se poi scendiamo alle successive leggi regionali che regolamentano la sua attività (ogni regione ne ha una che, per quanto non identica alle altre, segue le linee guida della Conferenza Stato-Regioni) troviamo il concetto dell’impossibilità per l’informatore di inserire nella sua organizzazione del lavoro la sistematica attività tipica dell’agente di farmacia; troviamo, infatti, espresso chiaramente un divieto.

Nel regolamento della Calabria (2006), (come nelle linee guida nazionali) per esempio, troviamo questa frase chiarissima:

6. Gli ISF non possono svolgere alcuna attività di tipo commerciale presso le farmacie, sia ospedaliere che aperte al pubblico (convenzionate), quale ad es. vendita diretta di farmaci, raccolta di ordinativi di medicinali e trasmissione all’ufficio commerciale dell’azienda, acquisizione di informazioni circa le condizioni di vendita in caso di acquisto diretto dei farmaci. Gli informatori scientifici del farmaco non possono inoltre chiedere al farmacista informazioni sulle abitudini prescrittive dei medici.

Ecco perché anche raccogliere un ordine fornito spontaneamente dal farmacista può divenire una cortese eccezione ma non entrare nella sistematica attività di questo professionista o in piani organizzativi aziendali e in disposizioni dell’attività dell’informatore del farmaco (in nessuna regione).

Nel tuo caso specifico, per quanto tu sia certo del contrario, non si parla di raccogliere sistematicamente ordini dalle farmacie ma di fornire un modello di ordine al farmacista per facilitare la sua decisione, quando fosse necessaria all’attività della farmacia stessa.

Questa iniziativa mi pare somigliare più all’omaggio dei classici ricettari bianchi al medico che ad una violazione della normativa sul divieto di attività commerciale degli Isf.

La risposta alle tue ultime due domande è questa: a mio parere, nell’attività da te descritta, non vi è alcuna violazione delle norme che regolano l’attività degli informatori e dell’azienda per cui operano. Perciò non vi è alcun rischio nè per te, nè per la tua azienda.

Una delle cose da ricordare sempre è che le aziende sono molto competenti in materia di normativa e la tua, a mio parere, non avrebbe mai scritto qualcosa che potesse somigliare ad una violazione delle norme vigenti.

Se ciò dovesse accadere e, come a te è parso, si volesse fare sollecitare un ordine diretto dall’Isf, in ogni caso, l’informatore che ha avuto un mandato scritto dell’azienda, a mio parere, non viene sottoposto ad alcun rischio personale, perché l’ordine non è fatto dall’informatore (nè dall’azienda) ma dal farmacista, che non richiede mai direttamente prodotti inutili per il suo esercizio commerciale.

Ribadiamo ancora la differenza tra compito dell’isf e cortesia occasionale al farmacista.

In ogni caso nei regolamenti regionali non vengono riportate sanzioni dirette delle regioni. Tutt’al più delle ipotetiche violazioni viene fatta comunicazione all’Aifa che, se ravvisa un contrasto con la legge 219/2006, si attiva per come in essa riportato (multe e sospensioni temporanee dal commercio). Ad onor del vero, fino ad oggi, non ho ancora avuto notizia che si sia arrivati a fatti simili per presunti ordini di Isf in farmacia.

Quanto suddetto ritengo sia valido in generale per il settore degli informatori, specie e soprattutto con contratto ccnl dei chimici. Tuttavia non dobbiamo dimenticare che vi sono fasce amplissime di informatori che lavorano con contratti a partita iva e che vi sono un numero molto vasto di aziende che non possono permettersi delle linee dedicate di agenti di farmacia.

Ritengo che su questo versante della montagna, ignorato da chi lavora con ccnl dei chimici dalla parte opposta, occorrerebbe intervenire con una modifica delle attuali normative e consentire ai liberi professionisti che lavorano nel settore dei medicinali, per come intesi nella legge 219/2006, di poter separare l’attività di informatore dall’attività di agente, ossia di poter essere effettivamente degli informatori scientifici del farmaco ma, qualora si renda necessario, per mantenere conveniente è attivo il proprio posto di lavoro, di poter operare, per una parte minoritaria del suo tempo, con il mandato di raccolta degli ordini delle farmacie, a nome dell’azienda e senza mandato personale di attività commerciale.

Ciò avviene in molti campi lavorativi dove si rende necessario operare con due o più mansioni, per consentire l’esistenza stessa di tanti posti di lavoro. D’altra parte l’eticità e la correttezza di un professionista non nascono dalle norme che regolano la sua professione o dalle sanzioni, ma dalle convinzioni profonde e personali del professionista che lavora, quasi sempre, in solitudine.

In bocca al lupo per il vostro lavoro

Francesco Lupinacci

Autore: Francesco Lupinacci



Le qualità di un buon informatore
DUE QUESITI APPLICATI ALLA SANATORIA DEGLI ISF

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