Richiesta sulla normativa dell'attività di ISF con presenza di altre figure
INVIATA DA: Elisa S.
IL GIORNO: venerdì, 8 Marzo 2019
Caro collega,
Ti chiedo supporto per trovare la norma che regola la nostra attività di ISF in regione lombardia in merito alle visite ai clinici in presenza di altre figure.
Ti ringrazio in anticipo
Elisa S.
La risposta dell’esperto
Gentile Elisa,
Il tuo quesito è tutt’altro che banale, nello specifico chiedi l’indicazione sulla regolamentazione nella regione Lombardia, ma quanto da te richiesto è una direttiva che parte dalle linee guida stato regioni.
La normativa vigente definisce che gli ISF devono svolgere la propria attività in autonomia e da soli, eventuale altra presenza deve avere una giustificazione differente dall’attività di informazione scientifica.
Di seguito quanto emerso:
LINEE GUIDA DI REGOLAMENTO REGIONALE DELL’INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO
AI SENSI DELL’ART. 48 COMMI 21, 22, 23, 24 DELLA L. 24.11.2003 N. 326
(omissis)
5.Gli ISF devono svolgere la loro attività presso i medici da soli; la presenza del capoarea o di altre figure professionali non correlate all’attività di informazione scientifica, è ammessa solo per funzioni diverse dalla informazione scientifica.
Nel caso della Regione Lombardia, essendo questa sottoposta ad una forte pressione lobbystica, a mio parere vista l’elevata densità delle aziende farmaceutiche, si è dovuta adeguare ad un testo che indica chiaramente che gli Informatori Scientifici del Farmaco che sono autorizzati a fare attività d’informazione scientifica debbono essere dotati di un apposito tesserino registrato alla Regione Lombardia.
E’ ovvio che altre figure non dotate di tale tesserino non sono ISF e non possono accedere dai medici (salvo che per specifici incarichi differenti dall’informazione scientifica farmacologica). Insomma hanno salvato capra e cavoli.
Va da sé che il risultato è lo stesso delle altre regioni italiane: gli informatori scientifici del farmaco sono una figura UNICA, come unica ed esclusiva è la loro funzione di informare gli operatori sanitari (medici e farmacisti). Qualunque figura aziendale si presenti insieme ad essi deve avere un altro scopo che informare i medici, ne può ovviamente supplire al lavoro dell’ISF non essendo ISF.
Ciò è chiaramente riportato dalle linee guida stato regioni, valide per tutte le regioni d’Italia, dove la cosa è detta e specificata in modo inequivocabile.
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Regione Lombardia
ALLEGATO
“Indicazioni regionali in materia di informazione scientifica sul farmaco ai sensi del D.Lgs. 24.04.2006, n. 219 e dell’art. 48, commi 21, 22, 23, 24, del D.L. 30.09.2003, n. 269 convertito in L.
Gli elenchi degli Informatori Scientifici del Farmaco, operanti sul territorio della Regione Lombardia, verranno trasmessi alle strutture sanitarie.
Gli Informatori Scientifici del Farmaco devono essere dotati di tesserino di riconoscimento con fotografia comprensivo dei seguenti dati:
• nome e cognome;
• codice fiscale;
• data di inizio attività presso l’Azienda Farmaceutica;
• logo e nome dell’Azienda Farmaceutica;
• codice identificativo dell’Azienda Farmaceutica (fonte Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA);
• area terapeutica nella quale l’ISF opera;
• ambito territoriale e/o ASL e/o AO nei quali l’ISF opera.
(omissis)
Attività di informazione scientifica sul farmaco presso Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere
Gli informatori che possono accedere alle strutture sanitarie sono ricompresi nell’elenco di cui al paragrafo “Requisiti degli Informatori Scientifici del Farmaco” del presente allegato;
In bocca al lupo
Vittorio Cassisi