Secondo la legge 219/2006 tu sei una Informatrice

Secondo la legge 219/2006 tu sei una Informatrice

Ho i requisiti per poter rientrare nella sanatoria e quindi compilare l'autocertificazione?

INVIATA DA: Federica C.

IL GIORNO: lunedì, 11 Febbraio 2019

Buongiorno,

Seguo sempre il vs sito, ho trovato parecchi spunti interessanti ed ho apprezzato molto la vs competenza e disponibilità.

Per questo sono a chiedervi un consulto, se possibile, circa la mia posizione lavorativa attuale al fine di  non incorrere in eventuali sanzioni giuridiche.

L’azienda per la quale lavoro mi ha chiesto una autocertificazione di idoneità all’informazione del farmaco.

Non sono laureata, ma ho svolto attività di informazione scientifica dal 2002 al 2008 per un’azienda dermocosmetica con a listino un integratore a base di Omega.

Ho i requisiti per poter rientrare nella sanatoria e quindi compilare l’autocertificazione?

Resto in attesa di un vs gentile riscontro, vi ringrazio anticipatamente.

Federica C.

La risposta dell’esperto

Ciao Federica,

Secondo la legge 219/2006, 2° sanatoria per gli informatori del farmaco, senza titolo idoneo, operanti con regolare contratto in data 06 luglio 2006 tu sei una informatrice, proprio in funzione di quell’integratore con omega 3. Ma non escludiamo che potrebbero esserci anche altri componenti in quell’integratore che possono contribuire alla tua idoneità.

Ad alcuni questa affermazione scandalizza; anzi, molti che informano su farmaci blasonati, si sentono addirittura offesi, perché è consuetudine generale che per “farmaco” si intenda genericamente un prodotto di sintesi chimica (guarda caso, da poco la centenaria aspirina, viene accertato da lavori scientifici, che aiuta anche la terapia nei malati oncologici); ma basta leggere alcuni dei paragrafi iniziali della legge sopra citata per ricredersi; sempre ammesso che si abbia la sufficiente conoscenza scientifica e la sufficiente capacità di comprensione dei testi legislativi.

La legge 219/2006 è chiarissima; non parla di “farmaco”, proprio onde evitare il restringimento della sua competenza normativa al concetto usuale e generalizzato di “farmaco”, parla del suo termine analogo e più ampio di “medicinale”.

A questa conclusione, dicevo, si arriva facilmente leggendo questi paragrafi che riporto dal testo originale:

TITOLO I
DEFINIZIONI

Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
    a) prodotto medicinale o medicinale, di seguito indicato con il termine «medicinale»:
    1) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane;
    2) ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull’uomo o somministrata all’uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica;
    b) sostanza: ogni materia, indipendentemente dall’origine; tale origine può essere:
    1) umana, come: il sangue umano e suoi derivati;
    2) animale, come: microrganismi, animali interi, parti di organi, secrezioni animali, tossine, sostanze ottenute per estrazione, prodotti derivati dal sangue;
    3) vegetale, come: microrganismi, piante, parti di piante, secrezioni vegetali, sostanze ottenute per estrazione;
    4) chimica, come: elementi, materie chimiche naturali e prodotti chimici di trasformazione e di sintesi;

Ecco perché tu non solo sei “sanata” dalla legge 219/2006 ma, poiché’ anche solo l’omega 3, da te citato, contenuto nell’integratore su cui hai informato gli operatori sanitari, medici e farmacisti, rientra nel concetto di “medicinale” sopra espresso nella legge; puoi, quindi, tranquillamente, non a mio parere ma secondo la suddetta legge, compilare e firmare l’autocertificazione che ti è stata giustamente richiesta.

Infatti nessuna altra legge o regolamento può andare contro questa legge (detta, appunto, Testo Unico sui Farmaci) che, infatti, nel suo contenuto avoca a se la prevalenza e competenza su qualunque altro regolamento esistente sui “medicinali” riportati nel suo testo e da esso descritti e/o compresi nella sua definizione di “medicinale”.

Già un altro tuo collega informatore di integratori ci ha posto una simile domanda. E’ stato assunto!

Ci auguriamo che questo chiarimento sul concetto di “medicinale”, ignorato da molti nel settore, venga conosciuto e diffuso al più presto per evitare simili ed infondate preoccupazioni.

In bocca al lupo e continua a seguirci

Francesco Lupinacci

Autore: Francesco Lupinacci



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