INVIATA DA: Giuseppe (nome di fantasia)
IL GIORNO: giovedì, 28 Dicembre 2017
Buongiorno Dottor Lupinacci, sono un ISF che lavora dal 1999 senza titolo idoneo, essendo laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari. Ho iniziato ad avere il farmaco in borsa nel 2000 ed oggi continuo ad averlo con regolare scarico saggi, tesserino AIFA e corsi di aggiornamento aziendali. Ho praticamente sempre lavorato come Agente di Commercio, peraltro anche con farmaci in fascia A, anche nel momento di entrata in vigore del DL 219 il 6 luglio 2006. Secondo lei, il fatto di non aver avuto un CCNL dei Chimici all’epoca, mi escluderebbe da quelle posizioni “sanate” dal decreto? (“fatte salve le situazioni regolarmente in atto”), o il tipo di contratto non conta?
Lo chiedo perché un’importante azienda italiana mi vuole, ma come può immaginare è sorto il problema.
Cordialmente
Giuseppe (nome di fantasia)
La risposta dell’esperto
Buongiorno Giuseppe. Come ti ho già anticipato via email, non hai nessun problema, rientri perfettamente nella sanatoria degli informatori senza titolo idoneo del decreto legislativo 219/2006, prevista nell’elenco dei titoli e delle situazioni necessarie per l’iscrizione annuale (a gennaio/febbraio) delle aziende all’elenco dell’Aifa dei suoi informatori del farmaco.
La tua comunicazione è chiara e dettagliata e, già da questo, personalmente ritengo che tu sia un informatore comunicativo, preparato ed in gamba. Sarebbe un danno per l’azienda che ti vorrebbe assumere rinunciare alle tue qualità.
Un punto lo chiariamo subito: la tua attività certamente prevalente di ISF ti definisce senza dubbio un Informatore scientifico del farmaco. Dal fatto che lavori attualmente con un contratto di Agente di Commercio (l’Enasarco stessa, tra l’altro, ha affermato per iscritto che l’iscrizione degli informatori a questo ente previdenziale è facoltativa) non deriva che sei un agente di commercio. Sei ciò che prevelentemete fai: l’informatore scientifico del farmaco, legato al rispetto della legge 219/2006 e delle varie leggi regionali che regolano nei dettagli questa professione.
Naturalmente, il fatto che l’azienda voglia verificare la regolarità della tua posizione suggerisce che è un’azienda seria e rispettosa delle leggi in materia.
Purtroppo questa domanda, a cui abbiamo dato varie volte risposta documentata, salta fuori periodicamente perchè non tutte le aziende hanno il tempo e la competenza per effettuare le ricerche e lo studio utili a confermare che il contratto CCNL chimici non è assolutamente propedeutico al riconoscimento della tua regolare posizione di informatore scientifico del farmaco.
Uno dei nostri compiti, come unica onlus di diritto sull’ISF in Italia, è di supplire al sorgere degli inevitabili dubbi di qualcuno, fornendo la documentazione che dimostra che nessun contratto ha il privilegio di essere propedeutico al riconoscimento della tua idoneità di esercitare la professione di ISF finchè vorrai.
Perciò approfittiamo della tua domanda per chiarire, ancora una volta che l’idoneità all’esercizio della professione di ISF, senza titolo idoneo, è stata concessa, per mezzo della legge 209/2006 senza vincoli riguardo il tipo di contratto con cui si è stati assunti.
Da questa odissea sull’argomento, abbiamo tratto il convincimento che la legge 219/2006 avrebbe necessità almeno di una circolare esplicativa su alcuni argomenti, e questo è uno di quelli.
Come Onlus di diritto “Informazione e salute”, che collabora da anni con l’Associazione di promozione sociale “Etica e Salute”, formata dalla migliore classe dirigente della sanita’, abbiamo più che ottimi rapporti con l’AIFA ed il Ministero della Salute e cercheremo, alla prima occasione utile, di far presente la necessità di spiegare chiaramente alle aziende con una apposita circolare, questo ed altri aspetti del decreto L.vo 219/2006.
Nel frattempo, per non farla troppo lunga, ti segnaliamo e ti invitiamo a leggere, le pagine a supporto di quanto abbiamo sopra affermato e delle regole in materia di idoneità per l’esercizio della professione di ISF.
- GLI INFORMATORI SCIENTIFICI-AGENTI NON DEVONO ESSERE ISCRITTI ALL’ENASARCO. PAROLA DI ENASARCO.
- L’attività dell’informatore MS può svolgersi tanto nell’ambito del rapporto di lavoro autonomo che in quello subordinato – cimocampania.it – Tribunale di Milano
- DUE QUESITI APPLICATI ALLA SANATORIA DEGLI ISF
- MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE IDONEITA’ PROFESSIONE ISF
(La fine delle interpretazioni sulla sanatoria della legge 219/2006) - Non è agente di commercio l’informatore scientifico
- ilsole24ore.com – QUI LA SENTENZA
- ECCO PERCHE’ LA 2a SANATORIA DEL 2006 DEGLI ISF E’ VALIDA
Se, dopo quanto riportato, qualcuno avesse ancora dei dubbi, o dovessi subire delle discriminazioni per l’esercizio della tua regolare professione, scrivi una email all’Ufficio Legale dell’AIFA:
Area Legale
Dirigente: Francesca Mastroianni
E-mail: [email protected]
Buon fine anno ed in bocca al lupo
Francesco Lupinacci