ECCO PERCHÉ LA 2° SANATORIA DEL 2006 DEGLI ISF È VALIDA

ECCO PERCHÉ LA 2° SANATORIA DEL 2006 DEGLI ISF È VALIDA

Posso o non posso lavorare?

INVIATA DA: Antonio

IL GIORNO: venerdì, 25 Settembre 2015

Ciao, sono un collega della Campania, volevo chiedere informazioni in merito alla sanatoria del 2006 per svolgere l’informazione scientifica. Ho iniziato a fare l’informatore a gennaio 2006, ho lavorato per aziende di integratori, sono diplomato al liceo classico e ho l’attestato di agente di commercio, non ho nessuna laurea. Siccome ora ho trovato un’azienda per cui bisogna propagandare un mometasone spray, loro dicono che non posso lavorare perché non ho i requisiti, la legge del 92 sana solo coloro che lavoravano in quegli anni e la legge del 2006 dicono che lo stesso non mi permette di lavorare perché è una sanatoria che riguarda sempre il 1992. Vorrei chiarimenti se posso o meno lavorare portando questo farmaco. Ripeto sono in attività da gennaio 2006.

Grazie della vostra risposta

Saluti

Antonio

La risposta dell’esperto

Caro Antonio, in certe cose, come l’interpretazione delle leggi, bisogna avere pazienza e leggersele bene tutte (ed anche cosi non è facile capirle). Questa è una voce che girava tanti anni fa, messa in circolazione da qualcuno che non aveva letto tutta la legge 219/2006 (contenente anche la seconda sanatoria degli ISF senza titolo idoneo) o non l’aveva compresa bene in questo importante passaggio..

Infatti ciò che ti hanno detto non corrisponde a quanto scritto nel decreto 219/2006.

Proprio nell’ultima parte, TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI, tale legge, abroga, (vuol dire cessa l’efficacia della legge) il decreto 541/1992 e afferma che tutte le parti delle leggi abrogate che sono riportate nella legge 219/2006 non riguardano più le leggi abrogate (ad esempio la legge 541/2006 che aveva la stessa sanatoria) ma “tali richiami (le parti copiate da altre leggi abrogate, ndr) si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.” (il 219/2006).

QUESTO LINK TI PORTA AL DECRETO 219/2006

La legge 541/1992 è stata ABROGATA proprio dalla legge 219/2006 . Ti riporto sotto la parte del testo dove lo dice. La parte che riguarda la sanatoria degli Isf senza titolo idoneo è stata riportata uguale nella legge 219/2006, che ha duplicato non solo il testo del 541/1992 ma anche gli effetti a partire dalla sua entrata in vigore (entrata in vigore della legge: 6-luglio-2006).

Nota: tutti gli informatori, senza titolo di studio idoneo, che il 06/07/2006 erano al lavoro come informatori (per dimostrarlo basta un qualunque documento dell’azienda) sono autorizzati dal decreto 219/2006, a proseguire, sine die, questa attività (anche se cambiano azienda o hanno un periodo di discontinuità lavorativa).

Le leggi, prima di essere interpretate vanno lette. Molti addetti al settore farmaceutico, e non solo, non lo hanno fatto, almeno fino alla fine della legge.

In bocca al lupo

Francesco Lupinacci

 

TITOLO XIII – DISPOSIZIONI FINALI


Art. 158.
Abrogazioni; effetti delle autorizzazioni adottate sulla base delle disposizioni abrogate; conferma di disposizioni specifiche.

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 10, sono abrogati i decreti legislativi 29 maggio 1991, n. 178, 30 dicembre 1992, n. 538, 30 dicembre 1992, n. 539, ad eccezione dell’articolo 12, 30 dicembre 1992, n. 540, ad eccezione dell’articolo 5-bis, 30 dicembre 1992, n. 541, 17 marzo 1995, n. 185, 18 febbraio 1997, n. 44, 8 aprile 2003, n. 95, e loro successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni sui medicinali contenute nella legge 14 dicembre 2000, n. 376, e relativi provvedimenti di attuazione, nonché ogni altra disposizione in vigore che impone vincoli e condizioni per il commercio di medicinali per specifiche esigenze di tutela della salute pubblica.

2. Le competenze attribuite all’AIFA dal presente decreto si applicano anche ai rapporti e alle situazioni giuridiche pregresse e ancora in essere, instauratesi sotto la vigenza delle disposizioni dei decreti legislativi abrogati che attribuivano corrispondenti o analoghe competenze al Ministero della sanità o della salute.

3. Quando nella normativa vigente sono richiamate disposizioni contenute nei decreti legislativi abrogati, tali richiami (le parti copiate da altre leggi abrogate, ndr) si intendono riferiti (si intendono trasferite le disposizioni del vecchio testo abrogato nel testo della nuova legge, ndr) alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

 

Nota conclusiva:

quando si approvano queste leggi (che ne abrogano altre) tutte le disposizioni copiate nella nuova legge dalle leggi abrogate (compresa la sanatoria degli Isf) riprendono efficacia, senza apparente soluzione di continuità (essendo l’entrata in vigore contemporanea all’abrogazione dei vecchi testi), ma appare evidente che tali disposizioni rinascono tutte ex novo riferite alla nuova legge (e non certo alle leggi abrogate) ed acquistano, percio’, nuovamente efficacia legislativa alla data della loro nuova entrata in vigore, come chiaramente riportato, per la sanatoria degli Isf,  nell’art. 122, comma 2, della legge 219/2006.
Ecco, infine, la Sanatoria ope-legis riferita alla legge 219/2006, art 122, comma 2, riportata come valida tra i titoli di studio degli informatori dal modello AIFA con cui le aziende comunicano alla stessa gli elenchi degli Isf ogni anno:

Autore: Francesco Lupinacci



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