DUE QUESITI APPLICATI ALLA SANATORIA DEGLI ISF

DUE QUESITI APPLICATI ALLA SANATORIA DEGLI ISF

Due quesiti sulla 219\06

INVIATA DA: Franco Salerno (nome di fantasia)

IL GIORNO: sabato, 8 Ottobre 2016

Ciao Francesco,
ho letto il documento dell’autocertificazione ma non mi vanno via i seguenti dubbi; ti espongo due casi:

1) ISF non laureato ma regolarmente <<sanato>> , in caso di licenziamento, può essere riassunto sempre come ISF da altra azienda? O, paradossalmente, dalla stessa azienda richiamato dalla mobilità? Esiste una tempistica che non gli faccia perdere la sanatoria?

2) Nell’ambito della stessa azienda, ISF senza requisiti ma <<sanato>> cambia mansione, es. fa il PM , impiegato al marketing o altro, può l’azienda rimetterlo a fare l’ISF?

P.S. non capisco perché quando clicco la @ del sito, come mittente appare la mia PEC e non la mia normale email ordinaria.

Grazie e cordiali saluti

Franco Salerno

La risposta dell’esperto

Caro Franco,

rispondo ai tuoi dubbi di seguito, riprendendo le tue domande per maggiore chiarezza.

1) ISF non laureato ma regolarmente <<sanato>>, in caso di
licenziamento , può essere riassunto sempre come ISF da altra azienda?
O, paradossalmente, dalla stessa azienda richiamato dalla mobilità? Esiste
una tempistica che non gli faccia perdere la sanatoria?

Risposta:
Una sanatoria professionale non va vista come una sanatoria edilizia, che ha dei termini di scadenza per concludere il fabbricato sanato. Essa, nella legge 541/1992 (abrogata, ma i cui effetti giuridici, per giurisprudenza, continuano nel tempo) e nella legge 219/2006 (vigente dal 06 luglio 2006 e che ha abrogato la legge 541/1992), in questo caso, si basa su due frasi molto chiare, che escludono qualsiasi possibilità che il suo effetto prosegua solo se esercitata senza soluzione di continuità.

Le frasi sono:

a) 2. Fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto – 06 luglio 2006 – (frase che parifica i fortunati beneficiari senza titolo idoneo a tutti i laureati con titolo idoneo). Il suo effetto è, appunto, di parificare i non idonei, per titolo di studio, agli idonei e, quindi, dare loro gli stessi privilegi; tra cui poter, successivamente al possesso della idoneità, sospendere, per periodi vari di tempo e motivi vari, l’esercizio della professione, per poi riprenderlo alla prima opportunità.
Proprio come possono fare gli informatori con il titolo di studio idoneo.
D’altra parte anche una abitazione regolarmente sanata, acquisisce, finché il tempo non la degrada, la stessa idoneità e gli stessi privilegi delle alre abitazioni costruite secondo le regole edilizie

b) Art. 158, comma 3 . Quando nella normativa vigente sono richiamate disposizioni contenute nei decreti legislativi abrogati, tali richiami si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto. Frase che esclude qualsiasi altra interpretazione. E cioè, afferma che la sanatoria contenuta nella legge 219/2006 ha un valore identico a quello della legge 541/1992, che in essa continua il suo effetto a benefico degli informatori che erano regolarmente in attività il 06 luglio 2006.

Quello che ho riportato nell’autocertificazione on line non è altro che il testo della legge che riguarda la sanatoria, è esente da dubbi solo se si leggono anche le “disposizioni finali”. Se la notte qualcuno ancora non dorme (spero non tu), assalito da uno dei dubbi da te esposti nella prima domanda, non ha, a mio parere, bisogno di iscriversi alla facoltà di legge per capire la volontà del legislatore. Grazie a Dio gli informatori sono quasi tutti laureati e, tutti, (poiché riescono a capire le schede tecniche di un farmaco) sono dotati di una notevole intelligenza.

2) Nell’ambito della stessa azienda, ISF senza requisiti ma <sanato> cambia mansione, es. fa il PM , impiegato al marketing o altro, può l’azienda rimetterlo a fare l’ISF?

Risposta
Io ho avuto un PM (Product Manager, ndr) laureato in economia e commercio ed ho un amico informatore laureato in legge. Per ironia della sorte gli Informatori “Sanati”, anche se fanno il PM, potranno riprendere sempre e con qualunque azienda la loro professione di informatore. Il PM, a meno di non essere un ex Informatore “sanato”, potrà fare solo il PM o, se è bravo, il Direttore Marketing.

P.S. non capisco perché quando clicco la @ del sito, come mittente appare la mia PEC e non la mia normale email ordinaria.

Soluzione: Perché la tua email PEC, per una distrazione tua o del computer (capita), nella finestra del tuo programma di posta, dove ci sono le email, è diventata la email “predefinita”. Trova questa finestra con gli account di posta elettronica e fagli capire chi comanda.

Naturalmente, tutto quanto ho sopra esposto è riportato nella legge, ma è applicabile ed applicato solo nei paesi civilizzati dove le leggi vengono rispettate.

Saluti a Te, Franco, e grazie per le domande.

Francesco Lupinacci

Per Approfondire leggi anche:  ECCO PERCHÉ LA 2° SANATORIA DEL 2006 DEGLI ISF È VALIDA.

Autore: Francesco Lupinacci



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