2 SANATORIA 2006 DEGLI ISF: LA LEGGE 219/2006 DICE CHE E’ VALIDA. ALCUNI NEL SETTORE NON LA HANNO ANCORA LETTA.

2 SANATORIA 2006 DEGLI ISF: LA LEGGE 219/2006 DICE CHE E’ VALIDA. ALCUNI NEL SETTORE NON LA HANNO ANCORA LETTA.

2° SANATORIA DEL 2006 DEGLI ISF

INVIATA DA: Alberto G.

IL GIORNO: lunedì, 14 Gennaio 2019

Buongiorno,

ho letto il messaggio di quel collega che ha iniziato a lavorare nel gennaio 2006 e che chiedeva se poteva propagandare un farmaco senza avere il titolo di studio necessario.

io mi trovo nella stessa situazione,ho lavorato dal 2006 al 2007 per una ditta farmaceutica propagandando alcuni dei loro prodotti nonostante avessi solo la maturità scientifica. Ora mi trovo  in difficoltà perché una ditta afferma che non ho i requisiti per sottoscrivere un contratto con loro ritenendo la sanatoria del 2006 non valida .

Come potete aiutarmi?

Distinti saluti

Alberto G.

La risposta dell’esperto

Caro Alberto,

il presunto problema non è tuo ma di chi, dentro tale azienda, non ha il tempo di leggersi per bene la legge 219/2006. Lo presumo dal fatto che, essendo questa ultima, chiarissimo Testo Unico sulla farmaceutica, molto lunga, non pochi trovano difficile arrivare fino alle sue ultime righe.

Ma, penseranno, tanto nelle ultime, come nelle prime, righe delle leggi si inseriscono solo riferimenti ad altre leggi. Tutta roba inutile.

“Qui casca l’asino” è un modo di dire comune per riferirsi a questo nobile animale, poichè si sà che anche con diversi quintali sulla groppa, trottando in viottoli impervi di montagna, nessun asino è mai cascato.

Beh, in questo caso ci sta benissimo “qui casca l’esperto aziendale”.

Ebbene si; per capire, e non dubito che tale “esperto” ne sia capace, che la legge 219/2006 contiene una seconda sanatoria degli informatori, con qualsiasi tipo di titolo didattico e di regolare contratto di lavoro, bastava che arrivasse agli ultimi suoi paragrafi, dove avrebbe trovato la chiarissima affermazione che il contenuto di quella legge si riferisce solo è soltanto a quanto in essa riportato, anche se ripreso da altre leggi.

E’ ciò che riportiamo nel nostro modello di autocertificazione che ti è sufficiente compilare e presentare a tale azienda.

Ricorda che sei tu che dichiari è firmi; quindi attenzione a qualunque altro modello ti propongano di firmare.

“La suddetta legge, in forza delle sue disposizioni finali, Titolo XIII, art.158, comma 1, comma 3, contestualmente alla sua entrata in vigore del 06 luglio 2006, abroga tutto il decreto 541/1992. Come riportato nel medesimo art.122, comma 2 (“Fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto…”) e nell’art. 158, comma 3 (Quando nella normativa vigente sono richiamate disposizioni contenute nei decreti legislativi abrogati, tali richiami si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.), il suddetto art. 122, comma 2, sana tutti gli informatori, senza titolo idoneo, in regolare attività il 06/07/2006, data di entrata in vigore del suddetto decreto 219/2006.”

Aggiungiamo, per avvalorare quella che è una evidenza scritta in una legge e non una nostra presunzione od un parere, che l’AIFA stessa, nel modello Excel che le aziende devono compilare per comunicare annualmente l’elenco dei loro informatori, nella parte che richiede all’azienda quale titolo di studio abbiano questi, se sono beneficiari della sanatoria, non riportano come scelta l’inserimento della legge 541/1992, ma della legge 219/2006.

Ma tu guarda, l’AIFA si è letta tutta la legge 219/2006. Forse è una delle poche, oltre a noi.

L’interpretazione che ti è stata fornita in questa azienda, senza nessun fondamento giuridico e normativo ufficiale, è stata diffusa molti anni fa in ambito farmaceutico da qualche saccente distratto, a beneficio, a nostro parere, dei suoi colleghi altrettanto distratti.

Purtroppo se la fonte originale, o qualcuno di quelli che ci hanno poi creduto, avesse avuto successivamente modo di controllare tutta la 219/2006 e, quindi, si fosse, ovviamente, ricreduto, avrà pensato bene di non farlo sapere in giro.

Approfondimenti

Ti invitiamo a leggere la nostra risposta ad un simile quesito già da noi pubblicata: Ecco perché la 2° sanatoria del 2006 degli ISF è valida.

Poiché noi differiamo da chi emette pareri, senza nulla scrivere, non documentati, per il semplice fatto che li agganciamo a una copiosa documentazione di riferimento, ti suggeriamo di leggerti anche, sullo stesso argomento, quest’altra nostra risposta: Due quesiti applicati alla sanatoria degli ISF.

Caro Alberto abbi pazienza davanti a questi inconvenienti.

In bocca al lupo

Francesco Lupinacci

Autore: Francesco Lupinacci



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