È legittimo inserire un patto di stabilità nel contratto di agenzia?
INVIATA DA: Paola - ISF Piemonte
IL GIORNO: giovedì, 10 Aprile 2025
Buongiorno,
sono Paola, informatrice scientifica, e avrei bisogno di un chiarimento in merito a una clausola che mi è stata proposta in un contratto di agenzia.
Nel mandato che mi è stato sottoposto, è presente un patto di stabilità che mi impegna a non recedere dal rapporto per un periodo di tempo prefissato. Mi chiedevo: è legittimo inserire questo tipo di vincolo? Inoltre, è corretto che, in caso di recesso anticipato da parte mia, sia prevista una penale molto elevata?
Vorrei capire se queste condizioni sono conformi alla normativa vigente e quali sono i miei diritti in questa situazione.
Grazie in anticipo per il supporto!
La risposta dell’esperto
Gentile Paola,
rispondo volentieri alla tua domanda.
Il patto di stabilità è un accordo inserito nel contratto di agenzia, attraverso il quale l’agente – o, in generale, l’Informatrice o l’Informatore Scientifico – si impegna a non recedere dal rapporto per un periodo di tempo prefissato. In alcuni casi, questo impegno può essere previsto a carico di entrambe le parti (azienda mandante e agente), anche se più frequentemente viene imposto solo alla figura dell’agente.
In merito alla legittimità di tale patto, la giurisprudenza – da ultimo la Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 1111 del 17 febbraio 2023 – ha chiarito che l’inserimento di un patto di stabilità in un contratto di agenzia è legittimo, purché vengano rispettate alcune condizioni fondamentali:
- Il patto non deve alterare il diritto al preavviso disciplinato dall’articolo 1750 del Codice Civile, che deve rimanere invariato per entrambe le parti;
- La causa alla base del patto deve essere lecita: da una parte, l’azienda si assicura la collaborazione dell’agente per un certo periodo; dall’altra, l’agente ottiene la certezza di un compenso per il proprio impegno.
Pertanto, è corretto prevedere nel contratto un patto di stabilità, a fronte di un compenso specifico per l’impegno assunto. È inoltre importante sottolineare che il patto di stabilità non è considerato una clausola vessatoria, motivo per cui non è necessaria la doppia sottoscrizione ai sensi dell’articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile.
Attenzione, però:
non è lecito inserire, a corredo del patto di stabilità, una clausola penale che preveda il pagamento di un’importante somma di denaro in caso di recesso anticipato. Se tale clausola risulta eccessivamente onerosa e limita significativamente il diritto di recesso, viene considerata nulla per frode alla legge, come affermato dalla sentenza sopra citata.





