Patto di stabilità nei contratti di agenzia: quando è lecito e quando no

Patto di stabilità nei contratti di agenzia: quando è lecito e quando no

È legittimo inserire un patto di stabilità nel contratto di agenzia?

INVIATA DA: Paola - ISF Piemonte

IL GIORNO: giovedì, 10 Aprile 2025

Buongiorno,
sono Paola, informatrice scientifica, e avrei bisogno di un chiarimento in merito a una clausola che mi è stata proposta in un contratto di agenzia.

Nel mandato che mi è stato sottoposto, è presente un patto di stabilità che mi impegna a non recedere dal rapporto per un periodo di tempo prefissato. Mi chiedevo: è legittimo inserire questo tipo di vincolo? Inoltre, è corretto che, in caso di recesso anticipato da parte mia, sia prevista una penale molto elevata?
Vorrei capire se queste condizioni sono conformi alla normativa vigente e quali sono i miei diritti in questa situazione.

Grazie in anticipo per il supporto!

La risposta dell’esperto

Gentile Paola,
rispondo volentieri alla tua domanda.

Il patto di stabilità è un accordo inserito nel contratto di agenzia, attraverso il quale l’agente – o, in generale, l’Informatrice o l’Informatore Scientifico – si impegna a non recedere dal rapporto per un periodo di tempo prefissato. In alcuni casi, questo impegno può essere previsto a carico di entrambe le parti (azienda mandante e agente), anche se più frequentemente viene imposto solo alla figura dell’agente.

In merito alla legittimità di tale patto, la giurisprudenza – da ultimo la Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 1111 del 17 febbraio 2023 – ha chiarito che l’inserimento di un patto di stabilità in un contratto di agenzia è legittimo, purché vengano rispettate alcune condizioni fondamentali:

  • Il patto non deve alterare il diritto al preavviso disciplinato dall’articolo 1750 del Codice Civile, che deve rimanere invariato per entrambe le parti;
  • La causa alla base del patto deve essere lecita: da una parte, l’azienda si assicura la collaborazione dell’agente per un certo periodo; dall’altra, l’agente ottiene la certezza di un compenso per il proprio impegno.

Pertanto, è corretto prevedere nel contratto un patto di stabilità, a fronte di un compenso specifico per l’impegno assunto. È inoltre importante sottolineare che il patto di stabilità non è considerato una clausola vessatoria, motivo per cui non è necessaria la doppia sottoscrizione ai sensi dell’articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile.

Attenzione, però:
non è lecito inserire, a corredo del patto di stabilità, una clausola penale che preveda il pagamento di un’importante somma di denaro in caso di recesso anticipato. Se tale clausola risulta eccessivamente onerosa e limita significativamente il diritto di recesso, viene considerata nulla per frode alla legge, come affermato dalla sentenza sopra citata.

Autore: Avv. Maria Rosaria Pace

Avv. Maria Rosaria Pace

Maria Rosaria Pace si laurea all’Università degli Studi di Salerno con una tesi in diritto penale societario. L’attività legale inizia nel 2010: subito dopo la laurea inizia la collaborazione per apprendere la materia del diritto del lavoro in tutte le sfaccettature. Oltre a vari contributi su Diritto24 de il Sole 24 ore, GIUFFRE', ha scritto il manuale “A tutela degli agenti di commercio”; e' Direttore scientifico della rivista "FARMACI & MANAGEMENT", legale della Confesercenti/Fiarc di Napoli, Relatrice al PHARMEXPO'; ha collaborato con FEDAIISF in qualità di legale degli informatori scientifici del farmaco e attualmente segue altre associazioni di isf.

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