Informatore Scientifico del Farmaco: il reale inquadramento

Informatore Scientifico del Farmaco: il reale inquadramento

come posso assumere un Informatore Scientifico del Farmaco

INVIATA DA: Silvio D.

IL GIORNO: sabato, 16 Marzo 2019

Buongiorno,

Lieto per darmi l’occasione di dirimere alcuni dubbi personali, volevo esprimerLe anzitutto il mio sincero apprezzamento per la Sua dedizione verso la nostra categoria, per la quale Lei rappresenta forse l’ultima (o l’unica) roccaforte in un Paese in cui non siamo lavorativamente considerati al pari di tante altre categorie.

Vengo al mio quesito lasciandoLe anzitutto dei dati:

Esercito questa professione da circa 19 anni con contratto di agenzia ed Enasarco.

Rappresento una ditta individuale.

Iscritta al registro imprese come “piccolo imprenditore”.

Codice ATECO: 46.18.31 – agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico.

Dovrei dare un incarico lavorativo ad un candidato, con laurea scientifica, ed in possesso di partita iva, per aiutarmi nella mia attività.

Essendo io una ditta individuale, senza quindi un organo di controllo scientifico, potrei assumerlo come ISF con specialità etiche? Eventualmente con quale tipologia di contratto?

In alternativa, potrei assumerlo con contratto di procacciatore d’affari continuativo, in modo che possa collaborare mettendo in atto degli affari poi da me conclusi?

Oppure con un contratto di prestazione d’opera professionale?

In fine, se io, non un’azienda farmaceutica, possa farlo lavorare per la mia ditta individuale.

Cordialmente.

Silvio D.

La risposta dell’esperto

Buongiorno Silvio,

ti premetto che con le tue richieste di chiarimenti stai (stiamo) per mettere le mani in un vespaio, dove tutti vogliono dire la loro, anche su delle leggi che dicono il contrario di quanto esposto nelle loro opinioni. Approfittiamo dei tuoi quesiti per ripetere la nostra posizione, legata alle norme, sull’attività degli informatori a partita iva. Ti costringiamo ad una lunga lettura. Perdonaci.

Il primo e più importante paletto che ho dovuto rispettare, è stato di tenere l’attività dell’informatore il più lontano possibile da un’attività commerciale.

Cosa non deve essere un ISF

L’ISF non è un “venditore” ne è un “agente di commercio”. Figuriamoci poi un “Procacciatore d’affari”, anche se ultimo modello.

Come deve operare L’informatore Scientifico del Farmaco

L’ISF può lavorare con qualunque contratto (anche di metalmeccanico o guardiano di parco pubblico) purché faccia il suo lavoro, descritto mirabilmente dalla legge 219/2006, dalle linee guida Stato Regioni del 2003 e dalle successive altre leggi regionali: che consiste nell’informare medici e farmacisti e promuovere i prodotti della propria azienda, senza mai mettere le proprie manacce, direttamente e personalmente, in azioni di vendita diretta dei prodotti promozionati.
Se lavora con un contratto di agenzia, in esso deve essere specificato che non gli viene dato dal preponente un mandato personale a rappresentarlo nella estensione e conclusione di ordini diretti (cosa che lo trasformerebbe in un “venditore” e lo escluderebbe da “ISF”). Questa specificazione allontana dal “commercio l’ISF e trasforma anche il fatidico contratto di agenzia in un semplice contratto tra lavoratore autonomo ed azienda la quale lo esime dal portare “direttamente” risultati di vendita e ne fa un “informatore scientifico del farmaco”. Pagato, eventualmente, con un fisso e una percentuale sulle vendite della sua zona, ottenute non direttamente ma con la sua azione scientifica e promozionale. Se qualcuno, che non ha altro da fare, afferma che per questo serve un decreto legge per la variazione, facciamo un decreto legge. Qui ci sono in discussione la serenità e la sopravvivenza di circa 15.000 famiglie degli ISF a partiva IVA.

La configurazione del codice Ateco

I candidati ISF a Partita Iva che si trovano all’inizio della professione e che non hanno quindi versato nessun o pochi contributi Enasarco (che perderebbero se poi fossero assunti come dipendenti) e non intendono avvalersi del contratto degli “AGENTI DI COMMERCIO” possono anche optare per il codice di attività “ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI SCIENTIFICHE E TECNICHE”: 74.90.99, oppure e MEGLIO possono optare per i suddetti codici 2.1.1.2.2.1 e 2.1.1.2.2.2.
La denominazione di Consulente scientifico del farmaco, ad uso e beneficio anche delle aziende, li distingue da chi opera in regime Enasarco o con un CCNL.

Il documento “la classificazione delle professioni ISF” (ISTAT 2013) mostra come è ben delineato il codice ATECO per questa professione, al fine di non confonderlo con l’Agente di commercio di prodotti farmaceutici, che ha codice 46.18.31

Infine è utile ripetere ancora che con qualsiasi codice Ateco si è registrati, se si è o non si è iscritti all’Enasarco, non conta praticamente nulla; poichè l’informatore del farmaco è un informatore del farmaco se non opera come un Agente di Commercio, cioè non vende direttamente, a sua firma, i propri farmaci in farmacia, dove peraltro deve andare, in ogni caso, ad informare i farmacisti nel rispetto della legge 219/2006.

I titoli di laurea che l’ISF deve possedere

Anche i professionisti laureati in materie scientifiche diventano ISF se la laurea rispetta l’art 122 del DL.vo 219/2006, o il Decreto Turco del 2007, o Decreto per i chimici del 2009. Sul punto non si può essere “vaghi”. La verità è una sola e, piaccia o non piaccia, è scritta nelle leggi. Sulle sanatorie degli ISF tramite la legge 219/2006, in vigore dal 06/07/2006, abbiamo scritto numerose risposte.

C’è spazio per altre attività, ma non predominanti

Va da se che confermo la mia opinione sulla necessità del rispetto delle qualifiche scientifiche (o nel rispetto della sanatoria 219/2006 del 06/07/2006) per i titoli scientifici posseduti ai fini di un’attività trasparente e rispettosa delle norme. Tieni presente che il codice civile consente di dedicare, tramite contratto personale, una parte minima del tempo dell’ISF e di altri lavoratori, all’attività diretta della vendita.

Per rispondere al tuo ultimo quesito

L’unico paletto da rispettare lo abbiamo già ampiamente descritto: non importa molto il tipo di contratto che si adopera, va bene anche un contratto privato tra due imprese individuali; importa solo che l’informatore che opera come ISF abbia i titoli didattici idonei per esercitare la professione di ISF, legge 219/2006, legge Turco 2007 e legge per i chimici 2009; che riceva un incarico scritto di “promuovere” la vendita dei prodotti dell’azienda contraente dell’accordo, con la sola mansione di “promozione” della vendita  dei propri prodotti ma non di “redazione e firma degli ordini di acquisto”.

Questo non impedisce che l’accordo tra le due parti possa prevedere che la regolazione della remunerazione dell’ISF, preveda, per iscritto, che, per assurdo, il pagamento avvenga in monetine da 1 euro legate ai minuti lavorati. L’importante è che l’incarico dell’ISF non sia la “vendita diretta”, ma la “promozione della vendita tramite l’ISF” – nota la differenza (è nei dettagli che si trova la verità della legge) – La legge 219/2006 sugli ISF prevede, infatti, e riconosce, solo due modalità  di contratto: 1) quello subordinato con una sola azienda; 2) la partita Iva – come plurimandatario (ma ciò porta, come conseguenza diretta anche al riconoscimento del monomandato) – ma mai con funzioni dirette di vendita, secondo le linee guida Stato Regioni citate e le leggi regionali.

Tutto il resto sono dettagli che un buon consulente del lavoro risolverà in pochi minuti.

Ti rinnovo i miei complimenti per la tua scelta personale della impresa individuale e ti  invio sempre un

In bocca al lupo

Vittorio Cassisi

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Riportiamo di seguito alcuni link a pagine del nostro sito e non, a corredo di quanto detto sopra:

Autore: Vittorio Cassisi



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