Contributi Enasarco a risoluzione del contratto
INVIATA DA: Ferdinando P.
IL GIORNO: martedì, 11 Giugno 2019
Buongiorno,
mi sono iscritto (o meglio mi ha iscritto l’azienda) nel settembre 2016 all’Enasarco in qualità di agente di commercio. In realtà ho fatto informazione scientifica del farmaco tanto che nel contratto è scritto che uno dei motivi di risoluzione anticipata del contratto è proprio quella di concludere contratti, affari perchè vietato e che la mia competenza è meramente promozionale.
Il 30 aprile 2019 è stato risolto il contratto e credo che per i motivi appena esposti io possa chiedere all’ente il rimborso totale di quanto versato.
P.S. Ho soltanto due anni e mezzo di Enasarco con la possibile prospettiva futura di assunzione a CCNL.
Spero l’Enasarco non si appropri indebitamente di quanto da me versato. Ho la certezza che non è possibile trasferire il quantitativo sulla previdenza INPS ma ci sarebbe la possibilità di recuperare quanto versato?
Grazie in anticipo
Ferdinando
La risposta dell’esperto
Caro Ferdinando,
Ti ringrazio per averci contattato e posto il tuo quesito, che rappresenterà una risposta all’intera community di ISF che potranno trovarsi nella tua stessa situazione.
Abbiamo interpellato l’Avv. Maria Rosaria Pace, che collabora con Informatori.it, per poter delineare la risposta dal punto di vista legale.
Di seguito la risposta:
Il vademecum Enasarco prevede che gli informatori scientifici del farmaco (propagandisti scientifici e informatori farmaceutici) non debbano essere iscritti alla Fondazione Enasarco in quanto la loro attività non rientrerebbe tra quelle previste dall’Ente, come è stato descritto in questo articolo.
L’Enasarco ritiene che l’ISF non è soggetto obbligato alla contribuzione Enasarco: egli è e continua a rimanere pertanto obbligato alla contribuzione INPS, e solo in via eventuale e con carattere integrativo può assoggettarsi a contribuzione Enasarco. Però occorre ribadire il concetto fondamentale:
“L’ISF non è un agente di commercio se informa su farmaci etici di classe A, B o H, ma potrebbe esserlo se informa su farmaci fitoterapici, nutraceutici, omeopatici, cosmeceutici etc.”
Ad ogni modo, la reale natura dell’ISF è scientifica, egli è appunto informatore scientifico, come previsto dal D.L. 30.12.1992 n. 541 e dal successivo D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219.
Il trattamento previdenziale Enasarco ha natura integrativa e non sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria: risulta impossibile per questo motivo trasferire all’INPS quanto versato all’Enasarco (art. 2, comma I, della legge n. 12/1973 – Cfr. Corte d’Appello di Firenze n. 222 del 18.7.2000).
Per il momento non si possono recuperare le somme versate presso la Fondazione. Per il momento, sottolineo, perché nulla esclude che in futuro e con le prossime elezioni non si possa proporre (cosa già ampiamente richiesta) di modificare anche questo aspetto relativo ai versamenti effettuati da chi, in seguito, non svolge più attività con inquadramento Enasarco.
All’atto della cessazione del rapporto, all’agente spetta il Fondo indennità di risoluzione del rapporto (Firr), costituito dalle somme che vengono accantonate presso Enasarco dalle aziende mandanti in favore dei propri agenti.
Alla risoluzione del mandato di agenzia, la Fondazione liquida all’agente le relative cifre accantonate.
Nel caso in cui il mandato di un agente cessi nell’anno solare ancora in corso, il Firr relativo a quell’anno dovrà essere liquidato dall’azienda mandante direttamente all’agente.
Vi sono poi altri tipi di indennità (clientela e meritocratica) da erogarsi nel caso in cui la disdetta fosse ordinaria.
in bocca al lupo