Cessazione del contratto di agenzia per giusta causa senza preavviso

Cessazione del contratto di agenzia per giusta causa senza preavviso

Richiesta consiglio su cessazione del contratto senza preavviso

INVIATA DA: Michele G.

IL GIORNO: mercoledì, 30 Gennaio 2019

Buongiorno,
lavoro come agente monomandatario per un’azienda da 2 anni. sono in ritardo con i pagamenti di quasi 3 mesi.

posso liberarmi senza preavviso per giusta causa?
Grazie

Michele G.

La risposta dell’esperto

Caro Michele,

la tua domanda, anni fa, mi avrebbe scoraggiato dal diventare un esperto dei problemi degli informatori del farmaco. Infatti il contratto di agenzia applicato all’informatore del farmaco è quanto di più complesso si possa studiare. Preferirei i 12 volumi di anatomia umana del “Testut”.

Ma, come testimoniano i miei capelli bianchi e la mia pluriennale attività di consulente gratuito, grazie anche all’aiuto del mio successore di informatori.it , Vittorio Cassisi, ormai posso permettermi di dedicarmi, con successo, anche ad una domanda, apparentemente semplice ma molto complessa, come la tua.

Ovviamente, anticipando la conclusione, devo rimandarti ad una conferma finale di un avvocato o commercialista del lavoro “essere troppo presuntuosi in questi casi può creare danni al lettore ed all’immagine dell’esperto” .

Ti anticipo il mio personale parere: hai ragione e tanta.

Ma la formazione di un parere su un argomento cosi tecnico e complesso ha la necessità di appoggiarsi a delle competenze specializzate di altri miei colleghi.

Il mio unico pregio è che questi colleghi ed i loro pareri  on line “riesco a trovarli” in breve tempo.

Quindi concludo invitandoti a leggere i paragrafi, sotto riportati, che parlano proprio del tuo caso e ad approfondire leggendo tutta la pagina in cui sono contenuti.

La parte e la decisione finale tocca te.

In bocca al lupo

Francesco Lupinacci

Recesso dell’agente: il preavviso fisso non è sempre valido

“quando l’agente pretende di interrompere il rapporto per giusta causa, cioè senza dare il preavviso, e l’azienda invece gli contesta che la giusta causa non esiste e chiede che quindi l’agente paghi l’indennità di preavviso che non ha lavorato: in tal caso l’azienda ha tutta la convenienza a richiedere il massimo preavviso possibile”

Indennità di fine rapporto agenti: non sempre è dovuta

L’indennità di fine rapporto è dovuta se il rapporto cessa non per colpa dell’agente

Se invece l’agente cessa il contratto per giusta causa perché la mandante non gli sta pagando le provvigioni, in tal caso avrebbe diritto all’indennità di fine rapporto perché, anche se ha comunicato lui le “dimissioni”, non è stato per causa sua ma per “colpa” della mandante.

Ciascuna parte può recedere dal contratto per giusta causa, senza preavviso, quando l’altra si renda inadempiente ai propri doveri. L’inadempienza deve essere di intensità tale da far venire meno l’elemento fiduciario posto a base del rapporto. Il recesso del proponente è valido solo in presenza di violazione di un dovere fondamentale dell’agente, e quest’ultimo può recedere anch’esso per giusta causa in caso di grave inadempimento da parte della società proponente.

Agente di commercio: il recesso dal contratto

Nel contratto a tempo indeterminato ciascuna delle parti può recedere liberamente dandone preavviso all’altra oppure, senza preavviso, nel caso di giusta causa o quando nel contratto sia stata inserita una clausola risolutiva espressa.

Il recesso per giusta causa e la clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

E’ principio ormai consolidato nella giurisprudenza quello per cui al rapporto di agenzia, sia esso a tempo indeterminato o determinato, si applica l’istituto del recesso per giusta causa di cui all’art. 2119 c.c., che consente di recedere in tronco dal rapporto contrattuale senza l’obbligo di concedere alcun preavviso (e, dunque, senza alcuna indennità sostitutiva) nel caso si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero, in altre parole, si verifichi un grave inadempimento contrattuale.

E’ chiaro che sarà il Giudice di merito a dovere compiere tale valutazione che sarà incensurabile in sede di legittimità se sorretta da un accertamento sufficientemente specifico degli elementi di fatto e da corretti criteri generali ispiratori del giudizio di tipo valutativo.

Autore: Vittorio Cassisi



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