Le provvigioni mi spettano oppure no? Il quesito di un Informatore Scientifico dimissionario

Le provvigioni mi spettano oppure no? Il quesito di un Informatore Scientifico dimissionario

Queste provvigioni mi spettano o no?

INVIATA DA: Daniela S.

IL GIORNO: giovedì, 7 Febbraio 2019

Buongiorno,

Avrei un quesito da porre.

A fine luglio ho dato le dimissioni con 60 gg di preavviso come richiesto dal contratto (avevo un contratto di collaborazione).
A dicembre, non avendo ricevuto né i dati IMS né il proforma della fattura relativa alle provvigioni del terzo trimestre chiamo in azienda per avere spiegazioni.

Mi viene comunicato che tale pagamento è stato bloccato perché in quel periodo non ho lavorato.
Cercando di riassumere:

  • Luglio è stato regolarmente lavorato e rapportato
  • Agosto ero in ferie, comunicate via mail all’ A.M. La comunicazione del piano ferie era stata inviata prima di dare le dimissioni. Inoltre negli anni precedenti le provvigioni nel periodo delle ferie sono sempre state pagate.
  • Settembre mi è stato contestato il mancato invio dei fogli di scarico saggi. Nel momento in cui ho fatto presente che se non vengono rilasciati campioni il medico non deve firmare mi è stato risposto che nel modulo esiste la dicitura “visita di cortesia” e che quindi dovevo comunque farli timbrare.

Arrivo al quesito: queste provvigioni mi spettano o no?

Chiedo scusa per la lungaggine,

Grazie

Daniela S.

 

 

La risposta dell’esperto

Buongiorno Daniela,

Sei stata molto precisa, quindi non avrò grandi difficoltà a risponderti.

Anzitutto ricordiamo a te ed ai lettori che attualmente si possono aprire solo i co.co.co. (contratti di collaborazione continuativa) essendo stato il co.co.pro. abolito (nota: il contratto a progetto è stato abolito dal Testo unico dei contratti con il D.lgs. 81/2015).

Come riportato nell’approfondimento indicato alla fine se il co.co.co. non risponde a certi requisiti si può chiedere di passare a contratto subordinato (co.co.co. non genuini). Ecco il passaggio che aiuta a capire quando si può richiedere di essere assunto/a come subordinato:

“Co.co.co. non genuine”

In primo luogo, il Ministero ha chiarito che la collaborazione è non genuina, cioè riconducibile al lavoro subordinato, quando:

la prestazione di lavoro è esclusivamente continuativa e personale (cioè non viene effettuata con l’ausilio di altri soggetti);
le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro (etero-organizzazione).
In pratica, perché la collaborazione possa essere ricondotta al lavoro subordinato, basta che il lavoratore sia tenuto ad osservare determinati orari, o sia tenuto a prestare la propria attività presso una sede individuata dallo stesso committente, se la prestazione è esclusivamente personale e continuativa. Le collaborazioni che non presentano queste caratteristiche, invece, sono considerate autentiche, in quanto presentano un certo grado di autonomia”.

Ti regolerai personalmente, dopo letto l’approfondimento in basso, se sei stata trattata da parasubordinata o da subordinata e deciderai di conseguenza se rivolgerti ad un avvocato del lavoro, nel caso non siano stati rispettati i tuoi diritti.

Ormai da tempo ho smesso di meravigliarmi dei comportamenti “bizzarri” nel settore, ma, per essere precisi, diciamo che mi ha molto meravigliato, l’obbligo di chiedere un timbro ed una firma ai propri medici come “visita di cortesia”. Visto che i medici sono persone intelligenti la cosa si traduce in una “diminutio” del tuo importante ruolo professionale.

Se non si sono consegnati campioni, tale dicitura, non essendo quest’ultima, richiesta dal Testo Unico sulla farmaceutica (219/2006), oltre alla “diminutio”, porta a fare peccato ed a pensare male (come diceva quel grande statista e padre della Costituzione di Andreotti). Il cattivo pensiero è: sei stata “controllata” dalla tua azienda dal primo all’ultimo giorno di lavoro. Mi chiedo se tale obbligo era presente nel tuo contratto che è stato da te firmato. Già solo questo aspetto potrebbe, in ipotesi, farti rientrare nei lavoratori coordinati “non genuini” e consentirti, eventualmente, dopo una indispensabile verifica presso un legale di tua fiducia, di richiedere l’assunzione come dipendente.

Ma torniamo al tuo quesito:

  • Luglio: hai lavorato e devi quindi avere la documentazione che lo dimostra (timbri dei medici, rapporto all’azienda, ecc.). Hai diritto ad essere pagata, avendo dato 60 giorni di preavviso a fine luglio. Il problema e le motivazioni dell’azienda su luglio non hanno, a mio parere, basi giuridiche; a meno che questo comportamento non sia riportato nel contratto da te firmato. La cosa, se cosi fosse, non sarebbe solo bizzarra ma, sempre a mio parere, fuori da ogni norma del lavoro. L’azienda poteva trattenerti il compenso di luglio solo se tu non avessi dato il preavviso.
  • Agosto: sei andata in ferie. Contrariamente a quanto riportato alcune vecchie norme, era tuo diritto, come stabilisce la corte di giustizia Ue nella sentenza emessa alla causa C-214/16. La quale afferma anzi che “Il co.co.co. che non ha fatto ferie ha diritto a essere risarcito”. Le conseguenze nel tuo caso, se l’azienda non ti riconosce il venduto durante le legittime ferie, sono intuitive.
  • Settembre: se non hai dato saggi hai rispettato la legge 219/2006 che afferma che vanno ritirate le ricevute dei medici quando si danno i campioni. Avendoli. Sarebbe però opportuno, e di tuo interesse, farti un breve pellegrinaggio dai medici visitati e raccogliere qualche timbro e firma sotto una breve dichiarazione che comprovi la tua visita di settembre. Quanto alla dicitura “visita di cortesia” va controllata la sua legittimità. Questa iniziativa, a mio parere, potrebbe avere un “effetto boomerang per la tua ex azienda”. Ovviamente, bastano un numero limitato di firme dei medici per dimostrare, al di là della legittimità o meno della “visita di cortesia” che tu a settembre hai lavorato.

Quindi, a mio parere, ti toccano le provvigioni di tutti e tre i mesi da te descritti.

Queste vanno pagate entro delle date prestabilite e se vi fossero ritardi ti toccano anche gli interessi. Leggi, a tal proposito, il secondo approfondimento.

Approfondimenti consigliati:

In bocca al lupo

Francesco Lupinacci

Autore: Vittorio Cassisi



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