Per chi apre una nuova Partita IVA o per chi è in corso di attività, il dubbio che maggiormente riguarda la gestione è se conviene o meno adottare il regime forfettario rispetto a quello ordinario.
Nell’opinione comune, il regime forfettario è quello che offre maggiori agevolazioni e di conseguenza il migliore da adottare per poter ottenere il più alto ricavo e consentire di pagare meno tasse.
In questo articolo metteremo in luce i principali vantaggi e come si configurano, attraverso una simulazione, nell’attività di un informatore scientifico.
Il Regime Forfettario per gli Informatori Scientifici
Il Regime forfettario, oltre al limite di ricavi e i limiti da dover rispettare per potervi accedere, presenta una disciplina differente rispetto al Regime ordinario.
La prima caratteristica fondamentale del Regime forfettario riguarda la deduzione delle spese che si sostengono durante lo svolgimento dell’attività professionale. All’interno di questo particolare Regime fiscale, non è prevista alcun tipo di deduzione o di detrazione.
Per ogni codice Ateco sono previste spese forfettarie stabilite a diminuzione del reddito, calcolate tramite i cosiddetti coefficienti di redditività, una percentuale che rappresenta l’utile ante tasse generato dall’attività in questione.
I codici Ateco adottati dagli Informatori scientifici sono prevalentemente 2, come evidenziato in un precedente articolo (qui) e sono:
- 90.99: Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca –
attività di informazione scientifica di prodotti farmaceutici (ad esempio, farmaci) al quale corrisponde un coefficiente di redditività del 78% - 18.31: Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici al quale corrisponde un coefficiente di redditività del 62%
Principali tasse del regime forfettario
Oltre alla differente disciplina riguardante le deduzioni e le detrazioni, un’altra differenza fondamentale è rappresentata dalla modalità di calcolo delle tasse (IRPEF e INPS) da versare all’interno di questo Regime fiscale.
IVA e Imposta di bollo
Innanzitutto, il Regime forfettario è esente dall’applicazione dell’IVA, quindi non si applica l’IVA all’interno delle fatture che vengono emesse durante lo svolgimento della propria attività con Partita IVA. Per importi superiori a € 77,47 è obbligatorio applicare l’imposta di bollo di € 2,00.
Il Decreto del Ministero e delle Finanze 4 dicembre 2020 ha stabilito che, per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 (dal 1° luglio 2022 obbligatorio anche per il regime forfettario con fatturato pari o inferiore a 25.000), il versamento dell’imposta di bollo va effettuato, attraverso il pagamento di un F24, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Se la somma del bollo del primo e secondo trimestre è inferiore a 250 €, il termine slitta al 30 novembre 2022.
Regime forfettario e gestione INPS
I titolari di partita IVA in regime forfettario iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti beneficiano della riduzione al 35 per cento dei contributi dovuti. Chi ha intrapreso una nuova attività beneficiando del regime forfettario dovrà fare domanda in modalità telematica entro la scadenza del 28 febbraio per poter beneficiare dell’agevolazione.
Per usufruire della possibilità di versare i contributi con aliquota agevolata è necessario che i titolari di partita Iva in regime forfettario effettuino comunicazione all’INPS dell’intenzione di fruire della riduzione dei contributi. Per i soggetti che invece iniziano l’attività nel corso del 2022, e qualora intendano accedere alla riduzione dei contributi INPS, la domanda dovrà essere presentata “con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione”, per consentire all’Istituto di gestire correttamente la predisposizione della tariffazione annuale.
Non possono accedere al regime agevolato invece i titolari di partita Iva in regime forfettario che svolgono attività professionali (non soggette ad iscrizione CCIAA) per le quali non vi è l’obbligo di iscrizione ad una cassa professionale e che hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS professionisti senza cassa.
Aliquota IRPEF
Al regime Forfettario si applica l’aliquota IRPEF del 15% sull’imponibile, ridotta al 5% per i primi cinque anni per chi avvia una nuova attività.
Trasformiamo le percentuali in numeri
Sulla base di quanto riportato, proponiamo di seguito un esempio pratico con delle numeriche che possano darci un’idea chiara.
Per le simulazioni è doveroso fare alcune premesse, il fatturato preso in esame è un esempio e può essere paragonato ad un fatturato medio di un Informatore Scientifico che opera in P.IVA. Inoltre, i calcoli si orientano ad una gestione fiscale e non di cassa (ad esempio i costi calcolati sulla base del coefficiente di redditività non è detto che il professionista li abbia realmente sostenuti ma comunque fiscalmente vengono interamente dedotti dal fatturato).
Relativamente al calcolo dell’imponibile IRPEF la simulazione tiene in considerazione che sia l’INPS che Enasarco (nel caso dell’agente) siano stati interamente pagate l’anno precedente).
Procediamo con le 2 ipotesi di simulazione in base ai codici ATECO di riferimento e alle 2 aliquote IRPEF (5% e 15%).
Esempio A: Informatore con contratto di consulenza
Informatore Scientifico che opera tramite un contratto di consulenza (codice ATECO 74.90.99) volto alla sola informazione presso la classe medica che percepisce un fisso pari a 17.000 € annui (1.416,67 € mensili) ed un variabile calcolato in base agli obbiettivi raggiunti (premi di produzione) pari a 20.000 € annui, unitamente concorrono alla generazione di un fatturato annuo di 37.000 €.
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Esempio B: Informatore con mandato di agenzia in monomandato
Informatore Scientifico – Agente che opera con mandato di agenzia in monomandato (codice ATECO 46.18.31).
In questo caso l’agente avrà tra le sue mansioni quella di generare ordini diretti presso le farmacie e le parafarmacie. Ipotizziamo che all’informatore / Agente venga riconosciuto un importo, configurato come minimo provvigionale garantito pari a 17.000 € annui (1.416,67 € mensili) e un variabile generato dalle provvigioni pari a 20.000 € annui, unitamente concorrono alla generazione di un fatturato annuo di 37.000 €.
Nota Bene: l’importo Fisso, per gli Agenti non può essere configurato come tale e rientrerà come importo provvigionale fisso mensile, concorrendo al calcolo per il versamento dei contributi ad Enasarco.
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Quando conviene adottare il regime forfettario per gli Informatori Scientifici?
In base alle agevolazioni, precedentemente descritte, e agli esempi simulati, il regime fiscale forfettario mantiene la sua convenienza nel momento in cui il professionista sostenga dei costi inferiori rispetto a quelli forfettariamente calcolati tramite gli indici di redditività. In caso contrario è necessario effettuare una pianificazione e previsione del passaggio, considerando che nel regime ordinario saranno applicate aliquote differenti per il calcolo IRPEF e si aggiungerà la gestione dell’IVA.
Per valutare il passaggio ed il reale vantaggio (per effetto delle deduzioni dei costi, valutando anche altri costi personali quali figli a carico, mutui e affitti, ecc…) è necessario farsi affiancare da un professionista in materia fiscale ed effettuare una simulazione con importi alla mano.
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