Regime forfettario 2020, cosa è cambiato: due conti sulla situazione degli isf

Regime forfettario 2020, cosa è cambiato: due conti sulla situazione degli isf

Chi ha a che fare con un contratto fisso, di quelli che tutti sono abituati a considerare una manna dal cielo, ha trascorso senza ombra di dubbio una fine anno più serena. Ne sa qualcosa chi invece, anche tra gli informatori scientifici del farmaco, ha vissuto – letteralmente – le altalene politiche che hanno portato all’approvazione della recente legge di bilancio e cambiato le carte in tavola per le partite iva, compreso quelle che molti nel settore farmaceutico conoscono bene: i cosiddetti regimi forfettari.

Cosa è successo

Il Governo e, conseguentemente il Parlamento (mal di pancia di varia natura in maggioranza, solito ostruzionismo dell’opposizione), hanno dibattuto non poco sul fatto di mettere mano alle regole scritte praticamente un anno fa e, di fatto come sempre accade in questi casi, la soluzione trovata ha scontentato i più e messo in allarme i commercialisti dello Stivale. Cosa è successo? Beh, le cose stanno grosso modo così: sono intanto state riviste le regole per l’accesso a questo tipo di regime fiscale che interessa in Italia un cospicuo numero di professionisti che lavorano a partita Iva. E di fatto, visto il boom dello scorso anno (troppa grazia, avranno pensato dai piani alti della macchina burocratica del Paese dove regolano i cordoni della borsa), è stata attuata una stretta che porterà nel 2020 un numero di professionisti inferiore a beneficiare delle opportunità offerte nel 2019.

Le regole

In pratica il regime forfettario prevede l’applicazione di un’unica aliquota fiscale pari al 15% (questa la cosiddetta flat tax) che di fatto va a sostituire le imposte sui redditi e anche quelle sulle addizionali regionali e comunali oltre che l’Irap. Quindi l’applicazione di questa aliquota viene fatta sulla base imponibile determinata a forfait in base al tipo di attività professionale che viene svolta e calcolata attraverso un cosiddetto codice Ateco associato poi a un coefficiente di redditività.

Per gli informatori scientifici che utilizzano un codice Ateco 46.18.31 – Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici, ad esempio, questo codice è pari a 62%  e nel caso di un reddito di 10.000 Euro si potrebbe immaginare un forfait di un importo pari a 6200,00*15%= 930,00 imposta sostitutiva

Per gli informatori scientifici che utilizzano un codice Ateco 74.90.99 – Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca, ad esempio, questo codice è pari a 78%  e nel caso di un reddito di 10.000 Euro si potrebbe immaginare un forfait di un importo pari a 7.800,00*15%= 1.170,00 imposta sostitutiva

La nuova legge di bilancio ha comunque confermato la flat tax al 15% fino alla quota di 65mila euro di ricavi e compensi ma prevedendo nuove limiti per l’accesso al regime forfettario introducendo nuovamente un paio di limitazioni abrogate, in realtà, nel 2018. Tra le novità, inoltre, lo scontrino elettronico diventa obbligatorio anche per le partite Iva minori e la fatturazione elettronica rimane invece facoltativa.

Le cause di esclusione da questo regime

Sono praticamente fuori i contribuenti che nell’anno precedente abbiano recepito redditi da lavoro dipendente o assimilati (anche pensioni, attenzione) maggiori ai 30mila euro, salvo che il rapporto di lavoro non sia cessato; restano fuori anche coloro che nell’anno precedente abbiano sostenuto spese per il lavoro dipendente e collaboratori maggiori ai 20mila euro. Attenzione: le regole cambiano per i nuovi, ossia per quelli che devono aprire partita Iva e per i vecchi, compreso quelli che lo scorso anno rientravano in questo stesso regime fiscale e dovranno rimettere mano ai conti.

I requisiti

Fatto i conti con le novità 2020 non si può dimenticare quanto già previsto lo scorso anno e che resta valido: resta il limite relativo alle quote di controllo in Srl e prestazioni verso l’ex datore di lavoro. Finito? Niente affatto: restano le condizioni relative alla presenza di tutti i seguenti requisiti e relativi, per l’anno in corso, alla situazione del 2019: avere conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65mila euro; non avere sostenuto, corrisposto o pagato spese complessive superiori a 20mila euro lordi per dipendenti, collaboratori (ad esempio borse di studio o cococo); avere svolto lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del dlgs del 10 settembre 2003, numero 276; avere svolto lavoro a progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del dlgs 276/2003; avere erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2 lettera c del Tuir; avere effettuato spese per prestazioni di lavoro dell’imprenditore o del suo coniuge o figli o altri familiari.

Gli informatori scientifici

Oggi in Italia è aumentato il numero di informatori scientifici che svolgono la loro attività a partita Iva. E’ dunque di tutta evidenza quanto le scelte del Governo sulla materia fiscale siano fondamentali in un settore come questo dove, diciamolo pure, non ci sono certezze date da contratti che garantiscono redditi da lavoro dipendente. Un fatto essenziale con cui la categoria deve fare i conti (ne abbiamo parlato anche nel corso del nostro evento al PharmaExpo di Napoli, nell’articolo: Informatori.it a Pharmexpo di Napoli). Un argomento che merita grande attenzione e che Informatori.it intende monitorare con i propri consulenti che, va ricordato, sono a disposizione per eventuali domande o per offrire assistenza per quesiti relativi alla materia. Come fare? Basta inviare la propria richiesta nella sezione dedicata – SERVE AIUTO?

Autore: Daniele Vicario



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