Il reato di comparaggio

Il reato di comparaggio

La figura dell’informatore scientifico opera all’interno di un quadro normativo piuttosto definito e, tra i reati correlati alle attività di informazione scientifica, troviamo il reato di comparaggio. Analizziamo gli aspetti principali.

Reato di comparaggio: cosa si intende?

Il termine Comparaggio, nell’Ordinamento Giuridico Italiano, sta ad individuare la condotta penalmente rilevante tenuta da un medico e/o un farmacista che stringa un accordo illecito con un’azienda farmaceutica al fine di favorirne la vendita dei prodotti a fronte di pagamento o promessa di danaro o qualsivoglia altra utilità, per sé o per terzi.

Tale pratica è una strategia di marketing particolarmente aggressiva che viene posta in essere dalle aziende farmaceutiche ogni qual volta un nuovo medicinale lanciato sul mercato non risulti essere un prodotto competitivo, magari per un prezzo troppo elevato e quindi non concorrenziale.

Il reato di Comparaggio, introdotto per la prima volta in Italia con il R.D. n. 1265/1934 e oggi regolamentato ex D.Lgs. n. 216/2006, risulta essere una fattispecie di reato affine e concorrente con il reato di Corruzione, in quanto alla sua base si ritrova la censura di un accordo collusivo a contenuto patrimoniale tra un soggetto privato e un soggetto che svolge attività di rilevanza pubblica.

Quale normativa regola il comparaggio?

L’art. 170 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 punisce “Il medico o il veterinario che ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico”.

L’art. 172 dello stesso Regio decreto stabilisce che” Le pene stabilite negli artt. 170 e 171, primo e secondo comma, si applicano anche a carico di chiunque dà o promette al sanitario o al farmacista denaro o altra utilità”. Nel quadro dell’attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti è vietato dunque all’informatore di concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, se non di valore trascurabile, nonché al medico e al farmacista di sollecitare o accettare alcun incentivo di questo tipo: la violazione di questo divieto integra la contravvenzione del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, art. 123.

Per contro, la promessa o la dazione di denaro o altra utilità al sanitario o al farmacista, eseguite pure nel medesimo contesto informativo, e però “allo scopo di agevolare la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico”, integrano la diversa e autonoma fattispecie contravvenzionale di “comparaggio” di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 170-172, modif. dal D lgs. n. 541 del 1992, art. 16, reato anch’esso plurioffensivo, ma connotato altresì dalla previsione dell’indicato dolo specifico. La norma fa riferimento, quanto al dolo, alla diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.

Si definisce, genericamente, medicinale, ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali, nonché ogni sostanza e composizione da somministrare all’Uomo o all’animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche. 

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Autore: Avv. Maria Rosaria Pace

Avv. Maria Rosaria Pace

Maria Rosaria Pace si laurea all’Università degli Studi di Salerno con una tesi in diritto penale societario. L’attività legale inizia nel 2010: subito dopo la laurea inizia la collaborazione per apprendere la materia del diritto del lavoro in tutte le sfaccettature. Oltre a vari contributi su Diritto24 de il Sole 24 ore, GIUFFRE', ha scritto il manuale “A tutela degli agenti di commercio”; e' Direttore scientifico della rivista "FARMACI & MANAGEMENT", legale della Confesercenti/Fiarc di Napoli, Relatrice al PHARMEXPO'; ha collaborato con FEDAIISF in qualità di legale degli informatori scientifici del farmaco e attualmente segue altre associazioni di isf.

http://www.avvocatoagentidicommercio.com/

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