L’informatore scientifico, secondo la terminologia comune, è il professionista che informa la classe medica circa la le caratteristiche del prodotto, le proprietà, i principi attivi, gli effetti collaterali e i benefici.
Ma chi è davvero l’informatore scientifico? Qual è il suo rapporto contrattuale con la Società che rappresenta?
L’art. 122 del dlgs 219/2006 recita:
“Fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma di laurea di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, o di laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in una delle seguenti discipline o in uno dei settori scientifico-disciplinari alle cui declaratorie le discipline medesime fanno riferimento: medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o medicina veterinaria. In alternativa gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1994, o della corrispondente laurea di cui ai citati decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509, e 22 ottobre 2004, n. 270. Il Ministro della salute può, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto, riconoscere come idonee, ai fini del presente articolo, altre lauree specificando gli insegnamenti essenziali ai fini della formazione. In tutti i casi gli informatori scientifici devono ricevere una formazione adeguata da parte delle imprese da cui dipendono, così da risultare in possesso di sufficienti conoscenze scientifiche per fornire informazioni precise e quanto più complete sui medicinali presentati. Le aziende titolari di AIC assicurano il costante aggiornamento della formazione tecnica e scientifica degli informatori scientifici.
L’attività degli informatori scientifici è svolta sulla base di un rapporto di lavoro instaurato con un’unica impresa farmaceutica. Con decreto del Ministro della salute, su proposta dell’AIFA, possono essere previste, in ragione delle dimensioni e delle caratteristiche delle imprese, deroghe alle disposizioni previste dal precedente periodo.
Nel corso degli anni è mutata notevolmente la disciplina contrattuale legata a tale figura, mutamento dovuto all’evoluzione delle tecnologie, a nuovi strumenti di comunicazione, a nuove strategie di marketing che mirano ad accrescere i fatturati aziendali mediante la specializzazione degli informatori scientifici.
IL CONTRATTO SUBORDINATO CON CCNL
In base a quanto stabilito dalle norme contenuto nel testo comunemente conosciuto come CODICE DEL FARMACO (dlgs 219/2016) l’informatore scientifico che svolge attività sulla base di un rapporto di lavoro instaurato con un’unica impresa farmaceutica, dovrebbe avere un rapporto di tipo subordinato ovvero alle dipendenze della società che rappresenta: quindi tale circostanza prevede un rapporto con un CCNL dei chimici o del commercio a seconda dell’azienda di riferimento.
IL RAPPORTO PARASUBORDINATO O MANDATO DI AGENZIA
Vi è poi il rapporto di lavoro parasubordinato ovvero il mandato di agenzia o rappresentanza commerciale che lega la Mandante al lavoratore sulla base di un negozio giuridico che si colloca a metà strada tra il lavoro dipendente e quello autonomo.
Il rapporto di agenzia e’ regolato dagli Accordi Economici collettivi e dal codice civile dagli art 1742-1752 ove viene stabilito che Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
Ergo trattasi di promozione dell’affare ovvero propaganda di determinati farmaci, fitoterapici, nutraceutici, omeopatici, cosmeceutici …
ALTRE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
Infine, sussistono altri rapporti di lavoro con le aziende farmaceutiche et similia che, seppur impropriamente utilizzati, fanno parte del vocabolario comune della contrattualistica:
- co.co (collaborazione coordinata e continuativa)
- Procacciatore d’affare (contratto atipico)
- Consulenza
- Contratto di pubbliche relazioni
- Contratto di lavoro autonomo (contratto d’opera) ex art 2222 c.c.
UN ALBO DEGLI INFORMATORI?
Il panorama dei contratti nell’ambito di tale settore è piuttosto ampio, non si riesce ad avere un unico denominatore che accomuni tutti.
Servirebbe una maggiore regolamentazione della materia ma soprattutto l’istituzione di un Albo Degli Informatori sotto la vigilanza del Ministero della Salute e che tuteli gli ISF stessi ma anche la collettività.
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