Provvigioni: cosa succede se non vengono definite nel contratto?

Provvigioni: cosa succede se non vengono definite nel contratto?

Provvigioni non definite: cosa dice la legge?

Nel rapporto tra Informatore Scientifico – Agente e azienda, la provvigione rappresenta il cuore economico dell’accordo. Ma cosa accade se il contratto non ne determina l’importo? In assenza di una definizione esplicita, la provvigione deve essere comunque determinabile sulla base di:

  • Norme di legge
  • Tariffe professionali
  • Usi del settore
  • Secondo criteri di equità

Tutto questo è previsto dall’articolo 1748 del Codice Civile, che regola in modo dettagliato il diritto alla provvigione.

Quando nasce il diritto alla provvigione?

Secondo il primo comma dell’art. 1748 c.c., il diritto alla provvigione sorge quando un affare è stato concluso grazie all’intervento dell’Agente, ovvero dell’Informatore Scientifico che opera con un contratto di Agenzia e possiede il mandato per la chiusura degli ordini. Non basta quindi che il contratto sia stato chiuso dall’azienda: deve esserci un nesso diretto tra l’attività svolta dall’agente e l’effettiva conclusione dell’affare.

In parole semplici: se l’azienda conclude un contratto grazie al lavoro dell’Informatore Scientifico, la provvigione è dovuta.

Le diverse tipologie di provvigione previste dal Codice Civile

L’articolo 1748 prevede diverse casistiche in cui l’Informatore Scientifico  ha diritto alla provvigione. Ecco le principali:

  • Provvigione per affari conclusi con il proprio intervento (comma 1-2)

Il caso più comune: l’Informatore Scientifico genera un’opportunità commerciale e l’azienda la chiude. Il diritto alla provvigione è pienamente riconosciuto.

  • Provvigione per attività di riscossione (comma 3)

L’ISF può ricevere una provvigione separata se si occupa anche della riscossione dell’ordine presso il cliente.

  • Provvigione per coordinamento rete (comma 5)

Se l’ Informatore Scientifico svolge anche un’attività di coordinamento di altri agenti, può avere diritto a una provvigione specifica per questa funzione.

  • Provvigione su affari nella zona riservata (comma 9)

Quando l’azienda conclude affari nella zona assegnata in esclusiva all’ Informatore Scientifico, anche se non ha seguito direttamente l’affare, la provvigione è comunque dovuta. Attenzione: se non c’è esclusiva, questa tipologia decade.

  • Provvigione su affari “successivi” (comma 11)

Se l’ Informatore Scientifico genera un affare prima della cessazione del contratto, ma questo va a buon fine solo dopo la fine del rapporto, la provvigione resta comunque dovuta. Anche qui, si parla di provvigione disponibile, ovvero le parti possono decidere diversamente con apposita clausola.

  • Provvigioni postume (ultimo comma)

Queste riguardano affari conclusi dopo la cessazione del rapporto e sono inderogabili per legge: anche se non previste nel contratto, restano dovute se le condizioni sono soddisfatte.

  • Provvigione e mancata esecuzione dell’affare (comma 7)

Se l’affare non viene eseguito per cause non imputabili all’azienda, l’agente è tenuto a restituire quanto percepito. Questa norma è inderogabile e mira a tutelare l’equilibrio contrattuale.

È possibile prevedere accordi diversi?

Sì, ma con un limite importante: le modifiche al contratto non possono andare a sfavore dell’agente. Le parti possono introdurre deroghe alle regole standard, ma sempre nel rispetto della normativa vigente e mai in senso peggiorativo per l’Informatore Scientifico.

Per questo motivo è fondamentale non firmare mai un contratto o una modifica senza una consulenza esperta.

Attenzione a ciò che firmi (e a ciò che manca)

La determinazione delle provvigioni, anche se non esplicitamente scritta, non può essere arbitraria. La legge e la giurisprudenza offrono una rete di tutele importanti per le lavoratrici e i lavoratori autonomi che operano nel settore dell’informazione medico-scientifica.

Consiglio personale: prima di sottoscrivere un contratto o accettare variazioni, rivolgiti sempre a chi conosce a fondo la materia. Una verifica preventiva può evitare contenziosi, fraintendimenti e – soprattutto – la perdita di diritti economici legittimi.

Autore: Avv. Maria Rosaria Pace

Avv. Maria Rosaria Pace

Maria Rosaria Pace si laurea all’Università degli Studi di Salerno con una tesi in diritto penale societario. L’attività legale inizia nel 2010: subito dopo la laurea inizia la collaborazione per apprendere la materia del diritto del lavoro in tutte le sfaccettature. Oltre a vari contributi su Diritto24 de il Sole 24 ore, GIUFFRE', ha scritto il manuale “A tutela degli agenti di commercio”; e' Direttore scientifico della rivista "FARMACI & MANAGEMENT", legale della Confesercenti/Fiarc di Napoli, Relatrice al PHARMEXPO'; ha collaborato con FEDAIISF in qualità di legale degli informatori scientifici del farmaco e attualmente segue altre associazioni di isf.

http://www.avvocatoagentidicommercio.com/

I commenti a questo articolo sono chiusi

Comportamenti extra-lavorativi: possono portare alla disdetta dell’Informatore Scientifico - Agente?
Il Behavioural Burden degli Informatori Scientifici

Articoli correlati