Il patto di non concorrenza post contrattuale, inserito nel mandato di agenzia, è una norma regolata dall’art. 1751 bis. C.c. e dagli AEC (Art 14 Industria e 8 Commercio), la quale prevede che l’Agente o, nel nostro caso, l’Informatore Scientifico con contratto di agenzia, operante come persona fisica e/o giuridica, avrà diritto ad una specifica indennità di natura “non provvigionale” dopo la cessazione rapporto e che gli vieterà di poter svolgere attività con aziende concorrenti.
Il patto che limita la concorrenza da parte dell’Informatore dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto.
Il patto, una volta inserito, può essere eliminato?
Il patto di non concorrenza non può essere modificato in via unilaterale; inoltre, non viene ritenuta legittima la clausola che attribuisce al Preponente il potere discrezionale di svincolarsi dal patto di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto di agenzia poiché in tali casi l’obbligato alla non concorrenza ha già orientato le proprie scelte in ragione del vincolo contrattuale.
Tuttavia, si potrebbe derogare a tale clausola qualora sia fissato un termine, in pendenza di rapporto, entro il quale la Casa Mandante può esercitare il recesso.
Come viene calcolato l’importo del patto di non concorrenza?
In base all’Art 8 AEC Tale indennità è calcolata secondo le modalità di seguito indicate:
a) La base di calcolo dell’indennità è costituita media annua delle provvigioni spettanti nei cinque anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dalla media annua delle provvigioni spettanti nel corso del rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a cinque anni.
b) Il valore di cui alla lettera a) andrà diviso per ventiquattro e corrisposto in ragione di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza.
Cosa è previsto per i monomandatari
- Meno di 5 anni: per i rapporti di durata compresa tra zero e cinque anni l’indennità verrà corrisposta nella misura dell’85% (ottantacinque per cento).
- Oltre 5 anni: per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monomandatari, l’importo come sopra individuato verrà corrisposto per intero nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata superiore a cinque anni.
Ai soli fini del calcolo dell’indennità prevista a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, si considerano come monomandatari anche gli agenti di commercio operanti come plurimandatari, per i quali il mandato cessato valga almeno l’80% (ottanta per cento) del monte provvigionale di spettanza dell’agente o Informatore Scientifico da tutte le case mandanti in ciascuno dei due anni antecedenti la chiusura del rapporto.
Cosa è previsto per i plurimandatari
Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario la base di calcolo di cui alla lettera a) del presente articolo è ridotta del 20% (venti per cento). Il valore così ottenuto verrà corrisposto, in tal caso, nelle seguenti misure percentuali:
- 50% (cinquanta per cento) per i rapporti di durata compresa tra 0 e 5 anni;
- 75% (settantacinque per cento) per i rapporti di durata compresa tra 5 e 10 anni;
- 100% (cento per cento) per i rapporti di durata superiore a 10 anni.
L’importanza di analizzare il contratto, sempre
Le Case Mandanti spesso omettono di calcolare l’indennità del patto di non concorrenza, e/o la stessa viene calcolata erroneamente oppure, all’atto della cessazione del rapporto (invio della disdetta), comunicano che non intendono avvalersi del patto di non concorrenza, liberando di fatto l’Agente.
E’ dunque necessario analizzare sempre il contratto e le clausole ivi inserite affinché si abbia sempre la massima tutela!
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