Nel contratto di agenzia sovente possiamo trovare tra le varie clausole il c.d. patto di non concorrenza post contrattuale, ma di cosa si tratta nello specifico?
Il patto è regolato dall’art. 1751 bis. C.c. norma che prevede che l’Agente o il rappresentante operante come persona fisica e/o giuridica avrà diritto ad una specifica indennità di natura “non provvigionale”, dopo la cessazione del rapporto, e che gli vieterà di poter svolgere attività con aziende concorrenti.
Il patto che limita la concorrenza da parte dell’Agente, o in questo caso dell’Informatore Scientifico, dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto.
L’indennità del patto viene corrisposta sempre?
Viene corrisposta sia in caso di disdetta che in caso di dimissioni; in quest’ultimo caso qualora le dimissioni dell’Agente, rappresentante o Informatore non siamo motivate da inadempimento del Preponente né da pensionamento di vecchiaia o di anzianità Inps né da grave inabilità, che non consenta più lo svolgimento dell’attività, la misura dell’indennità è ridotta al 70%, limitatamente al caso dell’agente plurimandatario e in relazione ad un mandato che non rappresenti più del 25% dei suoi introiti.
È possibile apportare modifiche alla clausola?
Il patto di non concorrenza non può essere modificato in via unilaterale; inoltre, non viene ritenuta legittima la clausola che attribuisca al Preponente il potere discrezionale di svincolarsi dal patto di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto di agenzia poiché in tali casi l’obbligato alla non concorrenza ha già orientato le proprie scelte in ragione del vincolo contrattuale.
Tuttavia, si potrebbe derogare a tale clausola qualora sia fissato un termine, in pendenza di rapporto, entro il quale Casa Mandante può esercitare il recesso. Le Case Mandanti spesso omettono di calcolare l’indennità del patto di non concorrenza, e/o la stessa viene calcolata erroneamente oppure, all’atto della cessazione del rapporto (invio della disdetta), comunicano che non intendono avvalersi del patto di non concorrenza, liberando di fatto l’Informatore.
Qual è la differenza tra patto e obbligo di non concorrenza
Ai sensi dell’art. 1743 c.c., l’Agente non può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro. Si tratta di un obbligo che investe la stessa funzione del contratto di agenzia e pertanto ne costituisce elemento naturale, che sussiste quindi in assenza di contraria previsione.
L’agente non può quindi promuovere prodotti in concorrenza con quelli oggetto del contratto di agenzia; in caso di violazione di tale obbligo, risponde nei confronti del preponente a titolo di responsabilità contrattuale, con conseguente diritto del preponente alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno.
Il suggerimento dell’Avvocato
Il mio consiglio, pertanto, è quello di verificare il contratto e attenersi scrupolosamente alle clausole ivi inserite (se corrette) e di non accettare, sia in pendenza di mandato che al momento della sua cessazione, modifiche unilaterali al patto di non concorrenza, in quanto rappresentano una voce economicamente rilevante (spesso ignorata) del contratto.
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