Partita IVA in regime forfettario: come evitare che i rimborsi spesa rientrino nella soglia dei 65.000€

Partita IVA in regime forfettario: come evitare che i rimborsi spesa rientrino nella soglia dei 65.000€

Come è ben noto, per le partite IVA in regime forfettario, è necessario non superare la soglia dei 65.000 euro di fatturato annui. La domanda che ci poniamo e alla quale vogliamo rispondere è quella relativa ai rimborsi spesa. Come evitare che vengano considerati come quota nel calcolo del reddito imponibile, al fine di mantenere il regime agevolato?

Rimborso spesa

Può capitare di dover sostenere delle spese legate a trasferte per conto di uno o più aziende con le quali collaboriamo. Solitamente queste spese vengono rimborsate inserendone il costo in fattura.
Le domande che sorgono sono quindi:

  • Queste somme concorreranno alla formazione del reddito imponibile?
  • Le somme ricevute saranno sommate ai ricavi dell’anno?
  • Questi importi verranno considerati per il raggiungimento della soglia dei 65.000 euro?

Proviamo ad analizzare la loro natura e i casi in cui è possibile evitare che vengano considerati come ricavi.

La tassazione del rimborso spesa

Generalmente gli importi legati ai rimborsi spesa contribuiscono alla formazione del reddito imponibile, e quindi concorrono al raggiungimento della soglia di fatturato di 65.000 euro annui. Inoltre, le quote del rimborso spesa hanno un loro effetto dal punto di vista fiscale e previdenziale.

Bisogna, inoltre, ricordare che all’informatore scientifico con partita IVA in regime forfettario non è consentito dedurre (scaricare) i costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività.

Attenzione: è possibile evitare che le somme legate ai rimborsi spesa incidano sul calcolo del fatturato annuale. Se le spese vengono sostenute dall’informatore Scientifico con partita Iva in regime forfettario come anticipazione a nome e per conto dell’azienda con la quale si collabora, queste non concorreranno né al reddito imponibile, né al raggiungimento della soglia dei compensi e ricavi pari a 65.000 euro.

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Le spese di trasferta

Esistono 3 principali tipologie di spese previste:

  1. Spese pagate dall’azienda
    L’azienda committente sostiene le spese in modo anticipato. Per esempio, l’acquisto di un biglietto aereo o del treno. La fattura deve essere intestata all’azienda/committente, e sarà presente solo un riferimento dell’informatore scientifico che ha utilizzato il servizio.In questo caso non si tratta di un compenso, perché sono state sostenute direttamente dall’azienda. L’informatore scientifico non deve inserire alcuna voce in fattura.
  2. Spese a nome e per conto dell’azienda
    Un altro caso plausibile è quello dove l’informatore scientifico sostiene la spesa dell’acquisto di un servizio (teniamo sempre il caso dell’areo o del treno), ma la fattura sia intestata all’azienda/committente. Sarà dunque l’informatore a farsi carico della spesa.

Il rimborso relativo a questa tipologia non contribuisce né al reddito imponibile né al raggiungimento della soglia di fatturato prevista per il regime forfettario.

In questo caso si parla di ristorno di quanto anticipato a nome e per conto dell’azienda/committente.

Al termine della trasferta, l’informatore scientifico può richiedere il rimborso delle spese sostenute direttamente in fattura, specificando l’importo e aggiungendo la dicitura “spese anticipate ex art. 15 DPR 633/72”

In questo caso è bene allegare anche i documenti fiscali intestati all’azienda/committente così da presentare prova degli importi richiesti come rimborso spese.

  1. Spese a nome e per conto dell’informatore scientifico
    Nel caso in cui l’informatore sostiene la spesa e l’intestazione della fattura avviene a suo nome, questi importi concorrono alla formazione del limite di fatturato del regime forfettario con la conseguenza della loro partecipazione al calcolo delle imposte e dei contributi fiscali e previdenziali.

In sintesi

Gli scenari possibili sono 2:

  1. L’informatore scientifico X prende accordi con l’azienda/committente e stabilisce che tutte le fatture saranno intestate all’azienda cliente.→ il rimborso spese non contribuisce alla formazione dei ricavi. Non sarà pertanto soggetto a imposte e contributi
  2. L’informatore scientifico X non prende accordi con l’azienda/committente e tutte le fatture delle spese sostenute in trasferta sono intestate e pagate direttamente dall’informatore.→ il rimborso spese contribuisce alla formazione dei ricavi e sarà soggetto a imposte e contributi.

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Autore: Vittorio Cassisi



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