Informazione scientifica del farmaco: quali sono i titoli abilitanti?

Informazione scientifica del farmaco: quali sono i titoli abilitanti?

Articolo redatto in collaborazione con lo
Studio Legale Lupi & Associati

Per ottenere l’abilitazione, l’informatore scientifico del farmaco (ISF) deve essere in possesso di un idoneo titolo di studio universitario. Questo è quanto stabilito, in sintesi, nel Decreto Legislativo n. 219/2006 art. 122 che regola il settore del farmaco etico.

Il testo parla infatti di conseguimento di un diploma di laurea specialistica o magistrale in medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o medicina veterinaria o di conseguimento del diploma di laurea in uno dei settori scientifico disciplinari alle cui declaratorie le discipline medesime fanno riferimento.

In alternativa, il medesimo articolo stabilisce che gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma universitario o della laurea triennale in Informazione Scientifica sul Farmaco o di altri titoli espressamente riconosciuti come idonei allo svolgimento di tale attività dal Ministero della Salute.

I criteri di abilitazione, dunque, non sono di facile lettura, né per le aziende, né per i professionisti. Perché? Facciamo un passo indietro.

Ciò, innanzitutto, in ragione del fatto che la richiamata disposizione non si limita ad individuare espressamente i titoli abilitanti allo svolgimento della professione, ma fornisce un elenco “aperto” stabilendo che, in aggiunta ai titoli espressamente individuati, sono abilitati allo svolgimento dell’attività di ISF anche i soggetti che abbiano conseguito la laurea magistrale o specialistica in una disciplina appartenente al settore scientifico disciplinare a cui le declaratorie delle lauree abilitanti si riferiscono.

Inoltre, successivamente, il Ministero della Salute, in due occasioni (2007 e 2009), è intervenuto ampliando l’elenco delle lauree abilitanti alla professione di ISF.

Come capire se una laurea non espressamente abilitante è idonea allo svolgimento dell’attività di informazione scientifica?

Qualora il candidato non possegga esattamente una delle lauree previste dalla norma, occorre, volta per volta, verificare se la laurea posseduta rientri tra quelle equiparate in quanto appartenente ad un settore scientifico disciplinare a cui le declaratorie delle discipline abilitanti fanno riferimento.

Ai sensi dell’art. 14 della L. 341 del 19 novembre 1990, “gli insegnamenti sono raggruppati in settori scientifico disciplinari in base a criteri di omogeneità scientifica e didattica”.

Di fatto, mediante l’individuazione dei settori scientifici disciplinari, si ha la possibilità, in base a specifici criteri individuati dal MIUR, di assimilare titoli differenti, ma che, in virtù della presenza di aspetti comuni, danno parimenti titolo allo svolgimento di determinate professioni nonché all’iscrizione a determinati concorsi pubblici.

In altre parole, i titoli di studio aventi contenuti formativi tra loro omogenei, indipendentemente dalla loro denominazione, sono raggruppati per aree aventi ciascuna un proprio valore legale.

Di conseguenza, le discipline che appartengono alla medesima area, hanno medesimo valore legale.

Da ciò si deduce che, al fine di poter stabilire l’idoneità del candidato allo svolgimento della professione di informatore scientifico, è necessario inquadrare il titolo conseguito dallo stesso nel settore scientifico disciplinare di appartenenza e, successivamente, verificare se l’individuato settore scientifico disciplinare è richiamato dalla declaratoria delle lauree espressamente abilitanti.

Cosa prevedono le integrazioni al D. Lgs. 219/2006 del 2007 e del 2009?

  1. Con il Decreto 3 agosto 2007 vengono ammessi anche tutti i corsi di laurea specialistica o di laurea magistrale appartenenti a:
  • lauree in scienze naturali di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341;
  • lauree specialistiche in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (oggi LM-09);
  • lauree specialistiche in Scienze della Natura (oggi LM-60);
  • classe delle lauree in biotecnologie (oggi L-02) e classe delle lauree in Scienze e Tecnologie farmaceutiche (oggi L-29) che, anche se triennali, sono abilitanti a condizione che siano stati superati gli esami di farmacologia, patologia, tossicologia, chimica farmaceutica e tossicologica, tecnologia e legislazione farmaceutica.
  1. Con il Decreto 1° settembre 2009 vengono ammesse anche le lauree appartenenti alla classe delle lauree specialistiche in Scienze Chimiche e alla classe delle lauree magistrali in Scienze Chimiche (oggi LM-54) a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica, farmacologia, tecnica e legislazione farmaceutica, o durante il corso di laurea o in specifici percorsi post-laurea.

Attualmente le classi di laurea attive e abilitanti alla professione di informatore scientifico del farmaco sono le seguenti:

Lauree triennali abilitanti

  • Lauree (L-29) in Scienze e tecnologie farmaceutiche (ex Farmacia). Comprendono anche le triennali in Informazione Scientifica del Farmaco, abilitanti purché siano stati sostenuti gli esami in farmacologia, patologia, tossicologia, chimica farmaceutica e tossicologica, tecnologia e legislazione farmaceutica.
    E’ possibile consultare i corsi appartenenti alla classe L-29 attualmente attivi con i relativi atenei di riferimento a questo link
  • Lauree in Biotecnologie (L-02) a condizione che siano stati superati farmacologia, patologia, tossicologia, chimica farmaceutica e tossicologica, tecnologia e legislazione farmaceutica. 

Lauree magistrali idonee

Classe LM-09 Biotecnologie mediche, veterinarie, farmaceutiche;

Classe LM-06 Lauree Magistrali in Biologia;

Classe LM-13 Farmacia e farmacia industriale;

Classe LM-60 Scienze della Natura;

Classe LM-54: 1. Laurea Magistrale in Chimica Organica e Bioorganica; 2. Scienze Chimiche, a condizione che siano superati gli esami di chimica farmaceutica, farmacologia, tecnica e legislazione farmaceutica, o durante il corso di laurea o in specifici percorsi post-laurea;

Classe LM-41 Medicina e Chirurgia;

Classe LM-13 – Chimica e tecnologie farmaceutiche;

Classe LM-42 Medicina veterinaria.

QUI l’elenco delle classi di tutte le lauree triennali attualmente attive in Italia

QUI l’elenco delle classi di tutte le lauree di secondo livello o lauree magistrali a ciclo unico

Gli atenei indicati possono variare l’attivazione o la disattivazione delle classi in base all’anno accademico. Potrebbero pertanto esserci modifiche per l’a.a. 2023/2024.

Un percorso in divenire

Il contesto è certamente complesso, soprattutto per coloro i quali stanno valutando di intraprendere la professione di Informatore Scientifico del Farmaco. Vale la pena sottolineare che tali condizioni sono valide per i professionisti che si occupano di farmaci, mentre per il mercato dei prodotti quali nutraceutici, integratori e dispositivi medici il conseguimento di un titolo di studio abilitante non costituisce un parametro vincolante.

Se questo aspetto intende da un lato snellire e semplificare i processi, dall’altro contribuisce nel rendere le strade percorribili poco lineari e spesso intersecabili.

Nota importante per le aziende

Spesso riceviamo richieste di chiarimento su come inquadrare un Informatore Scientifico del Farmaco in fase di iscrizione del collaboratore sulla piattaforma AIFA.

Nel sistema di AIFA, nel front end utente, viene richiesto di selezionare il titolo di studio in suo possesso. Purtroppo, il menù a tendina non presenta tutte le opzioni sopra elencate, pertanto risulta difficile abbinarle.

Tentiamo di seguito a fornire il corretto abbinamento sulla base delle opzioni messe a disposizione:

  • Medicina e Chirurgia: Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41);
  • Scienze Biologiche: Lauree Magistrali in Biologia (LM-06);
  • Chimica con indirizzo organico o biologico: Laurea Magistrale in Chimica Organica e Bioorganica (LM-54);
  • Farmacia: Laurea Magistrale in Farmacia e farmacia industriale (LM-13);
  • Chimica e tecnologia farmaceutica: Laurea Magistrale in Chimica e tecnologie farmaceutiche (LM-13);
  • Medicina veterinaria: Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (LM-42);
  • Diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco: Laurea Triennale in Informazione Scientifica del Farmaco e dei Prodotti per la Salute (L-29);
  • Corrispondente laurea di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509, e 22 ottobre 2004, n. 270 o successivi decreti ministeriali:

1.lauree in scienze naturali di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341;
2. lauree specialistiche in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (oggi LM-09);
3. lauree specialistiche in Scienze della Natura (oggi LM-60);
4. classe delle lauree in biotecnologie (oggi L-02) e classe delle lauree in Scienze e Tecnologie farmaceutiche (oggi L-29) che, anche se triennali, sono abilitanti a condizione che siano stati superati gli esami di farmacologia, patologia, tossicologia, chimica farmaceutica e tossicologica, tecnologia e legislazione farmaceutica;
5. lauree specialistiche in Scienze Chimiche e alla classe delle lauree magistrali in Scienze Chimiche (oggi LM-54) a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica, farmacologia, tecnica e legislazione farmaceutica, o durante il corso di laurea o in specifici percorsi post-laurea.

Ci auguriamo, ad ogni modo, di aver contribuito nel fare maggiore chiarezza.

Autore: Vittorio Cassisi



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