Covid-19: Fase 2, la tabella dei rischi per attività. Dove rientrano gli ISF

Covid-19: Fase 2, la tabella dei rischi per attività. Dove rientrano gli ISF

Da poche ore circola in rete, tra notizie, condivisioni su chat e canali social, la lista redatta dalla task force di Vittorio Colao con l’indicazione del livello di rischio a seconda dell’attività svolta: basso, medio o alto.

La lista, composta da 97 voci collegate ai codici ATECO 2007 dell’Istat sulle attività economiche, indica la cosiddetta “classe di aggregazione sociale” e la “classe di rischio integrato”.

Nel concreto la lista rappresenta la valutazione, fatta da parte degli esperti del gruppo di consulenti voluto dal premier Giuseppe Conte, del livello di assembramento sociale e del livello di rischio per chi svolge l’attività e per chi vi si relaziona.

Ad esempio, la produzione di mobili viene ritenuta con un rischio “basso” e con un livello di aggregazione sociale pari a “1” e, dunque, minimo. Al contrario, per Il commercio all’ingrosso e al dettaglio, (nella tabella alla sezione G ) i codici ATECO che iniziano con il numero 47, presentano una classe di aggregazione 2 ma con un asterisco (*)che rimanda in ambito centri commerciali dove il livello si attesta a 4 (il massimo) trasformando questa categoria ad un rischio alto.

Dove si collocano gli Informatori Scientifici a P.IVA nella tabella in oggetto?

I principali codici ATECO identificati per l’attività di Informatore Scientifico (ne parliamo nel dettaglio in questo articolo), sono:

  • 74.90.99: Altre attività professionali nca
  • 46.18.31: Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici

Posto questo, le sezioni alle quali è possibile ricondurre l’attività dell’Informatore Scientifico (del farmaco, di integratori o di dispositivi medici) sono principalmente 2 e ricadono sotto la lettera “M” e la lettera “G”, in base al codice ATECO di appartenenza.

Come leggere la tabella utilizzando il proprio codice ATECO?

Prendendo in esame il primo codice ATECO, 74.90.99: Altre attività professionali nca, la tabella riporta la seguente valutazione:

Alla categoria “M” con codice ATECO 74, viene attribuito una classe di aggregazione sociale pari a 1 ed una classe di rischio integrato Basso.
In termini pratici e strettamente collegati alla nostra attività, una visita presso un ambulatorio o un ospedale (dove non sono consentiti accessi o gestiti casi Codvid-19) senza dover attendere il proprio turno in sala d’attesa con altre persone e con i dovuti DPI, potrebbe essere oggetto di ripresa durante la fase 2.

Il secondo codice ATECO, 46.18.31: Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici, rientra nella tabella sotto la lettera “G” ed in questo caso la classe di aggregazione sociale attribuita è 2 mantenendo un livello di rischio integrato Basso. Non essendo presente una legenda che descriva le differenze tra i vari livelli di aggregazione sociale, non possiamo comprendere se quest’aspetto possa impedire lo spostamento sul campo. Di certo la valutazione di rischio integrato è basso.

sezione G

Nell’ultima colonna sono presenti delle note relative alle attività attive o sospese in base al DM-MISE-25-03-20  G.U. 25-03-2020  DL 25 marzo 2020 n. 19

Attualmente coloro che operano con una codice ATECO incluso tra quelli elencati nel DM-MISE-25-03-20  G.U. 25-03-2020  DL 25 marzo 2020 n. 19 possono esercitare la propria attività lavorativa, nel rispetto del DCPM firmato il 10 aprile ed in vigore sino al 3 maggio 2020.

Articolo 1, commi s), t) e ii) del Decreto del Presidente del Cosiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) attiva dall’11 aprile al 3 maggio 2020.

  1. s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita’ convegnistica o congressuale;
  2. t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita’ di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interper-sonale di un metro;

ii) in ordine alle attivita’ professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita’ di lavoro agile per le attivita’ che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita’ a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche’ gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

Questa lista ci permetterà di riprendere la nostra attività?

La lista rappresenta la valutazione fatta dalla task force ed è stata presentata al premier Giuseppe Conte. Adesso toccherà al governo la decisione su che cosa, quando e come riaprire.

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Autore: Vittorio Cassisi



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