In caso di controversia di lavoro dove viene radicato il giudizio?
La legge all’art. 413 c.p.c. dispone che la competenza territoriale per le controversie di agenzia appartiene al giudice del lavoro “nella cui circoscrizione si trova il domicilio“.
Il Codice ha inoltre chiaramente stabilito che «sono nulle le clausole derogative della competenza territoriale» (art. 413 c.p.c.).
Per cui, qualora nel Contratto sia presente un’eventuale clausola che stabilisca che la lite debba essere instaurata nel territorio gradito alla preponente non ha alcun effetto. Tale considerazione vale esclusivamente per gli agenti “persona fisica, ditta individuale”.
Per quale motivo il foro competente è quello del lavoratore?
Il foro esclusivo – coincidendo con il domicilio dell’Informatore con contratto di agenzia– dovrà intendersi quale luogo ove il lavoratore parasubordinato ha stabilito il centro dei suoi affari, atteso che, per la prossimità al luogo in cui il rapporto ha avuto svolgimento, esso è tale da consentire un più agevole accertamento dei fatti.
Peraltro, il medesimo criterio trova applicazione anche nell’ipotesi di controversia promossa successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia, con la precisazione che, in tal caso, deve aversi riguardo all’ultimo domicilio dell’agente in costanza di rapporto.
E per gli Agenti persona giuridica cambia qualcosa?
Per gli Agenti costituiti in forma societaria la situazione è più complessa in quanto non si applica l’art. 409 c.p.c.
L’eventuale controversia, pertanto, sarà devoluta al giudice territorialmente competente così come individuato dal contratto di agenzia sottoscritto tra le parti.
Tuttavia, è doverosa fare una precisazione perché la clausola contrattuale deve attribuire al tribunale designato dalle parti “competenza esclusiva” (come dispone l’art. 29 c.p.c.); e cioè:
“l’accordo deve escludere espressamente la possibilità di rivolgere la lite a tribunali diversi da quello individuato nel contratto di agenzia.”
In difetto, la società di agenzia potrà promuovere la causa anche innanzi al “suo” tribunale, ossia dove la società ha la propria sede legale.
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