Gent.ma Dr…,
In data 15 gennaio 2020 Le abbiamo comunicato le variazioni, valide dall’1 gennaio 2020, relative al mandato di agenzia conferitole, variazioni che in quanto di lieve entità non comportavano neppure la necessità di preavviso. Peraltro, abbiamo contestualmente integrato il suo mandato con nuove zone e prodotti.
Benché le variazioni non presupponessero neppure la sua accettazione, Lei si è rifiutata di sottoscriverle ed accettarle. Una tale condotta integra un grave inadempimento e comunque, una condotta lesiva del vincolo fiduciario che costituisce il presupposto di un rapporto di agenzia e ci legittima a comunicarle la revoca del mandato per giusta causa.
Non essendole dovuto alcun preavviso il rapporto cessa alla data di ricezione della presente.
INIZIO DELLA VICENDA
Inizia così la storia dell’informatrice con contratto di agenzia disdettata per giusta causa in seguito a una mancata accettazione di una variazione di lieve entità.
Il Tribunale ha dato ragione alla mia assistita la quale, grazie al dettagliato ricorso dalla sottoscritta depositato presso la sede giudiziaria competente per materia e territorio, ha riconosciuto la fondatezza giuridica delle ragioni.
Allegando la sentenza, vorrei ricordare quanto disposto dall’art 2 dell’Accordo Economico Collettivo Settore Commercio rubricato variazioni.
LE VARIAZIONI
Le variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clientela e/o della misura delle provvigioni si considerano:
- di lieve entità quando comportano modifiche comprese tra 0 (zero) e 5 (cinque) per cento delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero;
- di media entità quando comportano modifiche comprese tra 5 (cinque) e 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero;
- di sensibile entità quando comportano modifiche superiori 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero.
Le variazioni di lieve entità potranno essere realizzate senza preavviso e saranno efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione della casa mandante.
IL RICORSO
Orbene se la variazione di lieve entità non necessita di preavviso e dunque sarà efficace dal momento della ricezione della comunicazione della casa mandante, per quale motivo l’informatrice è stata disdettata, tra l’altro per giusta causa?
Il ricorso si è basato, dunque, su tale elemento fondamentale che era completamente privo di supporto dal punto di vista giuridico.
Inoltre, quando e se viene riconosciuta dal Giudice la fondatezza dell’atto (come nel caso che ci occupa), la disdetta perde efficacia e dunque saranno riconosciute le indennità di fine rapporto tra cui: indennità sostitutiva del preavviso e indennità di cessazione del rapporto (in questo caso è stato richiesto il 1751 c.c. ).
Le tutele a favore degli agenti ci sono, sono diverse ed efficienti, occorre soltanto saper adoperare nel migliore dei modi gli strumenti messi a disposizione dalla legge e in particolare occorre saper “leggere” gli Accordi Economici Collettivi.
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