In caso di modifica unilaterale del contratto che incide in maniera sostanziale sul contenuto economico del rapporto, come deve comportarsi l’Informatore Scientifico inquadrato con contratto di agenzia che la “subisce“ ? Può rassegnare le dimissioni per giusta causa (per fatto imputabile alla Mandante) o non accettare?
Non cadiamo in errore! Secondo quanto stabiliscono gli AEC (Accordi Economici Comunitari) le modifiche si suddividono in:
- Lieve entità (fino al 5%)
- Media entità (tra 15 e 20% AEC commercio e fino a 15% AEC industria)
- Rilevante entità (superiore al 20% AEC commercio e superiore al 15% AEC industria)
Variazioni di lieve entità
Le variazioni di lieve entità possono essere realizzate previa comunicazione scritta all’agente o al rappresentante da darsi senza preavviso. Dette variazioni saranno efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione scritta della ditta mandante da parte dell’agente o del rappresentante.
Variazioni di media e rilevante entità
Le variazioni di media e rilevante entità possono essere realizzate previa comunicazione scritta all’agente o al rappresentante da darsi, nel caso delle variazioni di media entità, almeno due mesi prima (ovvero quattro mesi prima per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività esclusivamente per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza.
Nel caso di variazioni di rilevante entità il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto, salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza.
Non accettazione delle modifiche
Qualora l’agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni di non accettare le variazioni che modificano sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.
Dunque, non si avrà ad opera dell’agente recesso per giusta causa, bensì non accettazione delle modifiche.
Come viene regolato dall’AEC industria 2014?
Per l’AEC INDUSTRIA non è prevista la possibilità che il preavviso venga sostituito con una indennità e quindi, a rigore, il preavviso andrebbe fatto lavorare.
Tuttavia, la prassi e la più recente giurisprudenza (analogamente a quanto accade con l’AEC COMMERCIO) consentono di sostituire il preavviso con una indennità e quindi nessuna questione sorge (o sarebbe meglio utilizzare il condizionale, dovrebbe sorgere) se l’azienda intendesse applicare ex nunc la variazione corrispondendo l’indennità sostitutiva del preavviso. Per il relativo calcolo si potranno utilizzare i criteri dell’A.E.C. del Commercio.
L’AEC commercio 2009 è più chiaro circa le variazioni e la relativa indennità sostituiva?
L’accordo economico collettivo settore commercio 2009 prevede una disciplina specifica:
In luogo del preavviso di cui ai precedenti commi 8 e 9 è dovuta all’agente un’indennità sostitutiva calcolata sulla base della media delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero) sui clienti e/o zona e/o prodotti e/o misura delle provvigioni che sono stati oggetto della riduzione. Tale indennità sostitutiva sarà pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l’anno civile precedente non sia stato lavorato per intero) quanti sono i mesi di mancato preavviso. Il proseguimento del rapporto dopo la variazione non incide sul diritto dell’agente di percepire l’eventuale indennità sostitutiva.
Controllate i contratti, sempre
Si consiglia, dunque, di analizzare sempre con attenzione i contratti, le variazioni, le modifiche, le percentuali affinché non ci si trovi impreparati dinanzi alle molteplici attività poste in essere dalla Mandante.
I commenti a questo articolo sono chiusi