Considerazioni sull’attività di ISF ed eventuali modifiche di legge

Considerazioni sull’attività di ISF ed eventuali modifiche di legge

L’art .122 del d.l 219 /06 ( titolo VIII) stabilisce i requisiti e l’attività degli Informatori scientifici:

“L’informazione sui medicinali può essere fornita al medico e al farmacista dagli informatori scientifici. Nel mese di gennaio di ogni anno ciascuna impresa farmaceutica deve comunicare, su base regionale, all’AIFA il numero dei sanitari visitati dai propri informatori scientifici nell’anno precedente, specificando il numero medio di visite effettuate. A tale fine, entro il mese di gennaio di ogni anno, ciascuna impresa farmaceutica deve comunicare all’AIFA l’elenco degli informatori scientifici impiegati nel corso dell’anno precedente, con l’indicazione del titolo di studio e della tipologia di contratto di lavoro con l’azienda farmaceutica.”

Una prima osservazione nasce dal fatto che scrivendo che l’informazione sui farmaci PUÒ essere fornita dagli ISF non si esclude che altre figure professionali , con analoghi requisiti, possano esercitare questo ruolo. Ed oggi per come si è configurato il mondo dell’informazione il dubbio può apparire concreto.

La frase citata andrebbe però contestualizzata, per diversi motivi, al periodo storico in cui la legge è stata scritta. Probabilmente il “può “ utilizzato aveva allora un significato favorevole all’informatore con l’intento di voler rafforzare il diritto dell’impresa privata di gestire un’attività, attraverso dei propri dipendenti, di una pratica che molti rivendicavano dovesse essere appannaggio esclusivo dello Stato. In altre parole se ne confermava il diritto dell’ISF, dipendente privato e non pubblico, a svolgere l’attività di informazione scientifica e se ne attribuiva il ruolo centrale in un’attività socialmente utile.

Del resto nel 2006 non esistevano altre figure professionali come i medici di territorio o i Kam ai quali oggi, attraverso pratiche scorrette, per non dire illegali, le aziende assegnano sempre più frequentemente un ruolo rilevante nell’informazione alla classe medica dei medicinali dotati di AIC .

Ed è secondo me corretto evidenziare anche che all’epoca la stragrande maggioranza degli ISF era assunta con il CNLL dei chimici a livello impiegatizio B1 ( fatto salvo qualche A3, soprattutto nelle linee specialistiche), per cui non era di fatto necessario stabilire quale contratto fosse più rappresentativo per la categoria. Un aspetto questo che oggi viene messo fortemente in discussione perché, dai rilievi statistici fatti, risulterebbero i contratti di tipo commerciale e/o a partita IVA predominanti, indipendentemente dal voler valutare la conformità legale della questione stessa.

Su questo punto apro una piccola parentesi . Se è vero che la legge sull’informazione scientifica all’art. 122 non stabilisce quale contratto sia più indicato per svolgere un certo tipo di attività é anche pur vero che il contratto stesso, nella declaratoria di una professione, deve recepire quanto stabilito dalla legge stessa. Se i contratti di tipo commerciale non prevedono una figura professionale come quella dell’ISF ,ma soltanto quella dell’agente o del venditore, questi contratti a mio avviso, proprio per il ruolo svolto da questo tipo di professioni, si mettono automaticamente al di fuori delle regole descritte dalla legge.

Altrimenti sarebbero altresì incomprensibili le critiche che vengono da più parti mosse al CCNL dei chimici che ha spostato l’ISF nell’area marketing/vendita e descritto l’Informatore in maniera sempre più commerciale in palese contrasto con la legge. Critiche che hanno sortito ad oggi solo la proposta di istituire un osservatorio per monitorare l’attività dell’ISF, nel nuovo CCNL 2019/2022 che sarà a breve sottoposto al giudizio delle assemblee.

Fatta tutta questa premessa a mio avviso il compito di associazioni e sindacato oltre a quello di restituire rapidamente la massima dignità all’ISF, attraverso la revisione in senso non commerciale del ruolo e la sua area di appartenenza che, stando così la legge, non può essere quella del marketing e vendita, dovrà tentare di apportare alla legge stessa alcune modifiche in accordo con le istituzioni.

1) in relazione alla presenza di altre figure professionali, soprattutto i medici di territorio, che spesso vengono impiegati dalle aziende per un ruolo complementare a quello dell’ISF, la legge si dovrà far maggior carico di questo e ne dovrà definire ruolo e competenze. L’informazione scientifica dei prodotti dotati di AIC, dovrà rimanere appannaggio esclusivo dell’ISF fatto salvo per situazioni particolari come indicazioni non ancora registrate o dati di studi clinici non ancora pubblicati che potranno essere gestiti dal medico di territorio.

2) la legge, all’art.122, dovrebbe essere più chiara nell’accettare ufficialmente soltanto i contratti di lavoro che, per una funzione socialmente utile come quella dell’ISF, non si pongono in contrasto con la legge stessa . Vero che questa nota appare generica e quasi pleonastica ma a mio avviso richiamarla non sarebbe male, dal momento che poi il fatto nella pratica non si dimostra così scontato.

Autore: Mirko Ferrarini



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