Torniamo a parlare del codice ateco per l’Informatore Scientifico. La tematica è stata ampiamente trattata nell’articolo Il punto degli ISF sul Codice Ateco per operare con la partita IVA, dove abbiamo esposto le caratteristiche dei codici utilizzabili dagli informatori scientifici che operano in partita iva.
Il 29 dicembre 2021 sono state approvate ed introdotte alcune modifiche ed aggiornamenti, principalmente riconducibili per effetto dei divieti di operatività di alcune attività a seguito della gestione emergenziale della pandemia e rese note tramite il documento: Classificazione delle attività economiche Ateco versione 2007, aggiornamento 2022.
Perché è importante l’aggiornamento per l’Informatore Scientifico?
Tra le varie novità che si caratterizzano in una vera e propria riorganizzazione dei codici relativi alle classi di appartenenza (per un maggiore approfondimento con il dettaglio di tutte le modifiche rimandiamo all’articolo – Codici ATECO: gli aggiornamenti per il 2022) troviamo l’inclusione e la specifica identificazione dell’attività di informazione scientifica di prodotti farmaceutici (ad esempio, farmaci) all’interno della sezione M classe 74.90 e più precisamente con il codice ateco 74.90.99.
Attualmente, effettuando la ricerca tramite i due principali siti di riferimento, Ateco.infocamere.it e il sito web dell’ISTAT, la modifica non risulta ancora presente e rimanda alle classificazioni che abbiamo descritto precedentemente in questo articolo.
Solo tramite il documento ATECO 2007 aggiornamento 2022 si mette in evidenza l’inclusione dell’attività di informazione scientifica di prodotti farmaceutici.
Teniamo a precisare che il codice 74.90.99 esisteva già. Questo codice è l’ideale per coloro che non hanno mandato di chiusura degli ordini (come dovrebbe essere per legge – 219/2006) e si muovono con un contratto di consulenza che non deve necessariamente essere registrato alla camera di Commercio. Addirittura, in questi casi, gli accordi possono essere solamente verbali.
Il Codice 74.90.99 fa parte della Categoria dei professionisti. Non è necessaria l’iscrizione alla Camera di Commercio e prevede il pagamento dei propri Contributi Previdenziali INPS, alla Gestione Separata INPS che è caratterizzata da versamenti Contributivi INPS in percentuale sul proprio reddito Lordo (percentuale del 25,72%).
Cosa è previsto per la partita iva in Regime Ordinario e Forfettario
In merito al regime fiscale è possibile scegliere se avviare la P. IVA con Regime Ordinario oppure Forfettario.
Il Regime Forfettario prevede un limite di fatturato lordo annuo pari o inferiore a 65.000 € e fornisce importanti vantaggi: niente IVA, imposta sostitutiva per i primi 5 anni del 5% (dopo i 5 anni sale al15%), nessuna addizionale comunale o regionale e niente studi di settore. Di contro, il Regime Forfettario non permette di scaricare i costi.
Diversamente, il Regime Ordinario non ha un limite di fatturato e permette di scaricare tutti i costi legati alla propria attività ed includerne ulteriori relativi ai familiari a carico. Ovviamente, quest’ultima opzione prevede la tassazione ordinaria ovvero IVA al 22% , IRPEF, addizionale comunale, addizionale regionale e Applicazione ISA.
Dunque, in merito alla questione del codice ateco che identifica l’attività di informazione scientifica, la collocazione con espressa definizione dell’attività è da ricondursi ad una esplicita richiesta sollevata da FEDAIISF agli organi preposti dell’ISTAT.
Cogliamo l’occasione per ringraziarli per l’iniziativa che si concretizza in un’ulteriore conquista per l’identificazione dell’attività svolta dai professionisti della comunicazione farmacologica.
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