In caso di risoluzione di un rapporto di agenzia a tempo indeterminato, la parte recedente dovrà darne comunicazione scritta all’altra parte con un preavviso, la cui misura è dettagliatamente indicata rispettivamente dall’art.9 dell’A.E.C. del settore Industria del 30.07.2014 e dall’art. 10 dell’A.E.C. del settore Commercio del 16.2.2009 e successive modifiche ed integrazioni.
Cosa prevede l’AEC in riferimento al preavviso?
Entrambi gli Accordi prevedono i medesimi termini di preavviso, vale a dire:
A) Agente o Rappresentante operante in forma di plurimandatario:
- 3 mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
- 4 mesi nel quarto anno di durata del rapporto;
- 5 mesi nel quinto anno di durata del rapporto;
- 6 mesi di preavviso, dal sesto anno in poi.
B) Agente o Rappresentante operante in forma di monomandatario:
- 5 mesi per i primi 5 anni di durata del rapporto;
- 6 mesi per gli anni dal sesto all’ottavo;
- 8 mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi.
Aspetto rilevante che occorre sottolineare è quello della parità dell’obbligo di preavviso delle parti contraenti, pertanto, in caso di recesso da parte dell’agente la durata del preavviso sarà di 5 mesi ove si tratti di agenti operanti in forma di monomandatario ovvero di 3 mesi, per agenti operanti in forma di plurimandatario.
Il Codice civile prevede gli stessi termini?
Il recesso del contratto di agenzia è previsto e disciplinato dall’art. 1750 c.c., che al terzo comma stabilisce che: “Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
Occorre sottolineare che il Codice civile, a differenza degli accordi economici collettivi, non fa nessuna distinzione tra agente plurimandatario o agente monomandatario né tra disdetta e dimissioni.
È obbligatorio espletare l’attività durante il periodo di preavviso oppure lo stesso potrà essere sostituito con una indennità?
La norma dettata dagli AEC prevede che “Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all’altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti.
In caso di esonero da una parte di preavviso la parte recedente corrisponderà all’altra una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell’anno civile precedente (1° gennaio – 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso non effettuati”
Si ricorda, inoltre, che i termini di preavviso decorrono dal momento in cui l’altra parte ne viene a conoscenza potendosi ben configurare sia la disdetta che le dimissioni come un atto unilaterale recettizio.
Ricordiamo che, in caso di dimissioni volontarie da parte dell’Informatore con contratto di agenzia, vale a dire senza imputare un grave inadempimento alla Casa Mandante, si perde il diritto alle indennità di fine rapporto; pertanto, prima di procedere a rassegnare le proprie dimissioni, sarebbe opportuno far analizzare il rapporto negoziale in tutte le sue sfaccettature e cogliere elementi tecnico giuridici grazie ai quali l’Informatore conserva il diritto alle indennità di fine rapporto, pur rassegnando le proprie dimissioni.
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