Cominciamo col ricordare in cosa consta l’attività dell’informatore Scientifico del Farmaco.
L’Informatore si occupa di informare gli operatori sanitari (medici, medici, veterinari, farmacisti) rispetto alle caratteristiche farmacologiche e terapeutiche dei medicinali, dei dispositivi medici e degli integratori; nonché sulla posologia; sulle modalità d’uso; sulle precauzioni e sull’eventuale concedibilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale Italiano, al fine di assicurarne un impiego corretto.
Inoltre, presenta nuovi medicinali illustrandone le caratteristiche terapeutiche e offre notizie relative a quelli già in commercio.
Successivamente, Informatore Scientifico riferisce al responsabile dell’azienda per la quale lavora, le osservazioni emerse dal colloquio con gli operatori sanitari, in particolare le indicazioni sugli effetti secondari, ma anche sull’efficacia e sulla maneggevolezza dei farmaci ad uso umano.
L’informatore scientifico, dunque, garantisce il collegamento e il passaggio di informazioni tra l’industria produttrice di medicinali e i medici/operatori sanitari. È inoltre tenuto a segnalare all’Autorità di vigilanza gli effetti collaterali indesiderati che sono stati rilevati nell’uso quotidiano.
I prodotti mancanti
Sovente capita che durante lo svolgimento della propria attività lavorativa l’informatore che sia configurato con un contratto a partita Iva ravvisi l’assenza di determinati prodotti che fanno parte del proprio listino , andando così a determinare un forte decremento dei propri guadagni provvigionali i quali -lo si ricorda- sono sotto forma di percentuale sul fatturato apportato dall’Agente ,motivo per il quale qualora dovesse accadere una situazione similare sarà necessario rivolgersi immediatamente all’azienda affinché si vada a sopperire a questa assenza di prodotto che determina, di fatto, deminutio di provvigioni.
Cosa comporta la mancanza del prodotto per gli Informatori?
Nella maggior parte dei casi, la mancanza di uno o più prodotti porta a una diminuzione del fatturato di ogni singolo lavoratore.
Orbene, in questo caso, ci si chiede se trattasi di una vera e propria variazione, quindi, modifica delle condizioni contrattuali o se invece –trattandosi di temporanea assenza dei prodotti– alla stessa si possa attribuire una denominazione differente.
Qualora la perdita del prodotto sia definitiva (a causa, ad esempio, del ritiro dal commercio o per altra motivazione) ci sarà una variazione sic et simpliciter con tutto ciò che essa determina (vedi articolo sulle variazioni).
Quando, diversamente, si verifica una mancanza provvisoria, la Mandante sopperisce (o dovrebbe) mediante un aumento temporaneo delle provvigioni affinché si compensi tale “perdita”.
Verifichiamo, ergo, di volta in volta di cosa si tratta onde poter operare una scelta.
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