La Disciplina ai fini IVA e imposte sul Reddito
L’auto, per gli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco, rappresenta il principale mezzo per svolgere la propria attività. Difatti l’auto aziendale diventa uno tra i principali asset del professionista e dell’azienda farmaceutica.
Gli impatti fiscali generati dal possesso e dall’utilizzo, rappresentano una buona percentuale dei costi sia per le P.IVA che per i dipendenti.
Vediamo di seguito alcune caratteristiche rilevanti per comprendere meglio i margini di manovra per abbattere l’utile e pagare meno tasse.
Definizione di Auto Aziendale
L’auto aziendale è una vettura che viene intestata all’azienda (per le P.IVA al titolare della partita IVA) e che viene infatti utilizzata dal personale per motivi di lavoro.
Fringe Benefit
Il Fringe Benefit si riferisce principalmente agli informatori scientifici che vengono assunti con un contratto CCNL e che sono alle dipendenze dell’azienda. La retribuzione degli ISF dipendenti è composta dallo stipendio fisso e da benefit, che possono essere dei beni o dei servizi che il datore di lavoro concede al lavoratore, e il cui controvalore viene comunque calcolato e quindi incluso nella busta paga. Tra i fringe benefit rientra anche l’utilizzo di un’auto aziendale.
Come funziona
La disciplina dell’auto aziendale prevede che:
- il veicolo venga consegnato al dipendente (informatore scientifico) che lo deve obbligatoriamente utilizzare durante l’attività e l’orario di lavoro. Non vi è alcun vantaggio personale nell’uso dell’auto aziendale, infatti al termine della giornata il lavoratore (informatore scientifico) riconsegna la vettura all’azienda e torna presso il domicilio con il proprio mezzo;
- l’auto aziendale è un fringe benefit quando rappresenta un beneficio personale che viene concesso a tutti i lavoratori che, all’interno dell’azienda, hanno una carica di prestigio. In questo caso viene imputato, nella busta paga del dipendente, l’intero reddito che corrisponde al benefit che deriva dall’utilizzo personale dell’auto aziendale;
- esistono anche casi di uso promiscuo della macchina aziendale. Si tratta di una forma di utilizzo molto comune e diffusa. L’auto in oggetto viene usata soprattutto per svolgere la propria attività lavorativa, ma può essere utilizzata anche a scopo personale. Quindi viene calcolata la percentuale di utilizzo personale, in modo forfettario, che è del 30% su una percorrenza media di circa 15.000 km all’anno. A seconda del costo chilometrico, che è stabilito per ogni modello dall’ACI (che pubblica le tabelle aggiornate di anno in anno, di seguito il link: https://www.aci.it/area-riservata/fringe-benefit.html), si ottiene il corrispondente valore economico da inserire in busta paga.
L’auto aziendale chiaramente prevede dei costi di gestione.
Possiamo calcolare che ogni anno la spesa necessaria per la cura e la manutenzione del veicolo vada da circa 3.000 a circa 4.000 euro. In questa spesa rientrano il carburante, la manutenzione e l’usura del mezzo, le spese per il bollo, l’assicurazione e il cambio gomme. Si può anche usufruire della detraibilità dell’IVA al 40% per le auto aziendali con uso promiscuo e al 100% per quelle ad uso esclusivamente lavorativo.
Titolari di Partita IVA
Il regime IVA relativo all’acquisto e all’importazione di veicoli stradali a motore e ai costi a questi connessi (ad esempio, carburanti, manutenzione, componenti e ricambi) è regolato dall’articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. n. 633/1972.
Obbligatoria la tracciabilità dei pagamenti per usufruire della detrazione e deduzione spettanti. La fattura elettronica sarà l’unico strumento valido per detrarre fiscalmente le spese. Il pagamento deve essere tracciabile (con carte di credito, di debito o prepagate, conto corrente).
La detrazione dell’IVA è ammessa, in linea generale, in misura pari:
– al 100%, ove i veicoli stradali a motore siano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione ovvero formano oggetto dell’attività propria d’impresa o siano utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio;
– al 40%, se i veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli per uso privato di cilindrata superiore a 350 cc) non sono utilizzati esclusivamente per l’attività d’impresa, arte o professione.
La parte di imposta non detratta (60%) concorre a formare il costo ai fini delle imposte dirette.
Titolari di Partita IVA “regime Forfettario”
Quanto detto prima non ha valenza peri titolari di Partita Iva che si avvalgano del regime Forfettario per i quali nessun costo è deducibile dal reddito né tantomeno è prevista la detrazione dell’IVA.
Detrazione IVA relativa all’acquisto ed all’importazione
L’articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. n. 633/1972 ammette in detrazione nella misura del 40% l’IVA assolta per l’acquisto o l’importazione:
- di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) della Tabella B allegata al D.P.R. n. 633/1972 (motocicli di cilindrata superiore a 350 cc), e dei relativi componenti e ricambi, se i predetti veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;
- di carburanti e lubrificanti destinati ai veicoli a motore, di cui al punto precedente, nonché delle prestazioni dell’articolo 16, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e delle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei citati beni
Il limite alla detrazione dell’imposta sopra descritto, in ogni caso, non si applica:
- quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa;
- per gli agenti e rappresentanti di commercio.
Veicoli stradali a motore utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione
È detraibile integralmente l’imposta relativa a veicoli stradali a motore utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.
Restano ferme, tuttavia, le limitazioni all’esercizio del diritto alla detrazione derivanti dall’effettuazione di operazioni in regime di esenzione IVA o non soggette all’imposta.
Veicoli stradali a motore che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa
È detraibile integralmente l’imposta relativa ai veicoli stradali a motore che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, seppur in funzione dell’utilizzo del bene nell’esercizio dell’impresa (ossia nel rispetto del principio di inerenza). Non si applica, infatti, il limite forfetario alla detrazione in esame, come espressamente previsto dall’articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972.
Detrazione IVA e deducibilità dei costi Noleggio a Lungo termine
Capita spesso di imbattersi nella fiscalità del Noleggio a Lungo Termine, per questo è doveroso cercare di spiegare nel modo più semplice possibile come funziona. Innanzitutto, c’è da dire che con il Noleggio a Lungo Termine anche la gestione fiscale del veicolo diventa più semplice: in un’unica fattura mensile sono presenti tutti i costi relativi all’auto, alla sua manutenzione ed alle coperture assicurative.
Non ci sarà più il rischio di tralasciare alcuna spesa e si potrà così usufruire di una deducibilità e di una detraibilità più comprensibili, anche ai meno esperti di fiscalità, e che possono arrivare fino al 100%.
Inoltre, a differenza del leasing finanziario, il Noleggio a Lungo Termine consente la deducibilità dei costi anche per contratti inferiori ai 48 mesi e quindi maggiore libertà nello scegliere la durata più consona alle proprie esigenze.
Ecco una tabella fiscale di sintesi dove sono indicate le quote di deducibilità e detraibilità del noleggio a lungo termine per gli Informatori Scientifici inquadrati con contratto di agenzia:
(*) Tale percentuale si applica se il corrispettivo addebitato al dipendente risulta di un ammontare almeno pari al fringe benefit.
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