Attività accessorie e complementari per gli Informatori: il merchandising è incluso nelle provvigioni?

Attività accessorie e complementari per gli Informatori: il merchandising è incluso nelle provvigioni?

Quali sono le mansioni che gli informatori svolgono “in aggiunta” alla loro attività principale?

Molto spesso, gli agenti che operano nel settore farmaceutico o parafarmaceutico non si occupano soltanto di informazione scientifica e promozione ma anche di ulteriori attività cosiddette accessorie che vanno ad affiancarsi a quelle principali.

Una di queste attività, sulle quali maggiormente sono chiamata a rappresentare le mie considerazioni, è quella del merchandising.

In cosa consiste il merchandising?

Il merchandising è un contratto avente ad oggetto la esposizione di prodotti negli spazi e sugli appositi banchi di vendita all’interno di un punto vendita o, in questo caso una farmacia, al fine di rendere i prodotti stessi più appetibili per i consumatori, ad opera di una impresa specializzata nella promozione commerciale (cosiddetta “agenzia”), su incarico di una impresa che fornisce i prodotti al punto vendita.

Stante l’autonomia dei rapporti, non può dunque ritenersi che tale specifica attività possa considerarsi in via generale ricompresa nell’attività dell’Informatore Scientifico con contratto di agenzia, ossia quella principale indicata dall’art 1742 c.c. e remunerata, salvo specifiche diverse pattuizioni, attraverso le provvigioni percepite.

Cosa prevede la legge

Prendiamo in esame una sentenza della Cassazione Civile Lav., 26 gennaio 2017, n. 1998: la preponente aveva negato di dovere remunerare l’agente per l’attività di merchandising in quanto “essa faceva parte del mandato di agenzia essendo funzionale all’attività di promozione degli affari”.

Le disposizioni del codice, nonché gli Accordi Economici Collettivi fanno esplicito riferimento alla retribuzione, in termini provvigionali, all’agente che svolga attività di promozione sic et simpliciter del singolo affare, indicando, al contempo, che qualsiasi attività non contemplata nella disposizione dell’art 1742 c.c. debba essere remunerata con compenso separato.

Ad avviso della Corte di Cassazione, infatti, si tratta di un’attività ben distinta dal contratto di agenzia e che pertanto, in mancanza di diversa pattuizione, deve essere remunerata separatamente.

Il principio è condivisibile quando, come nella fattispecie, l’attività di merchandising non sia esplicitamente prevista all’origine nel contratto di agenzia. Al riguardo vale infatti il principio enunciato dalla Cassazione stessa che, quando il contratto prevede, oltre all’attività promozionale, anche altre attività accessorie, deve ritenersi che la provvigione pattuita compensi tutte le prestazioni dell’agente.

Come dovrebbe essere remunerata l’attività?

Per quanto attiene in particolare il merchandising, Cass. Sez. Lav. 22 maggio 2014, n. 11369 (in materia di liquidazione delle provvigioni) ha ritenuto non dovuto il compenso nel caso in cui le parti abbiano pattuito una provvigione comprensiva di qualsiasi attività e spesa strumentale all’adempimento del contratto di agenzia, a nulla rilevando che la preponente si fosse impegnata ad un contributo per il solo primo anno. (Trib. Lecce, 8 marzo 2005, Trib. Latina, 11 gennaio 2002; Trib. Roma, 27 giugno 2003).

Va, inoltre, tenuto presente che l’art. 5 dell’A.E.C. 16/2/2009 Commercio stabilisce che nel caso in cui sia dato all’agente o rappresentante l’incarico  di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto  a quanto previsto dagli art. 1742 e 1746 c.c.(promozione e informazione) ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.

Considerando le possibili variabili, è dunque necessario, di volta in volta, analizzare il contratto e le attività ivi contemplate e remunerate!

Autore: Avv. Maria Rosaria Pace

Avv. Maria Rosaria Pace

Maria Rosaria Pace si laurea all’Università degli Studi di Salerno con una tesi in diritto penale societario. L’attività legale inizia nel 2010: subito dopo la laurea inizia la collaborazione per apprendere la materia del diritto del lavoro in tutte le sfaccettature. Oltre a vari contributi su Diritto24 de il Sole 24 ore, GIUFFRE', ha scritto il manuale “A tutela degli agenti di commercio”; e' Direttore scientifico della rivista "FARMACI & MANAGEMENT", legale della Confesercenti/Fiarc di Napoli, Relatrice al PHARMEXPO'; ha collaborato con FEDAIISF in qualità di legale degli informatori scientifici del farmaco e attualmente segue altre associazioni di isf.

http://www.avvocatoagentidicommercio.com/

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