Si sente spesso parlare di acconti provvigionali, fisso mensile, minimo garantito: ma nello specifico cosa sono?
È frequente la corresponsione da parte di Case mandanti di anticipi provvigionali agli Informatori Scientifici in corso di rapporto per incentivare l’attività esplicitamente nei primi dodici mesi – e permettere un approccio più sereno con i clienti e su un territorio nuovo.
Detta così potrebbe sembrare un elemento a favore degli agenti, ma in alcuni casi, soprattutto a conclusione del rapporto, potrebbero sorgere delle problematiche in riferimento alle controversie perché spesso i conguagli (quando e se calcolati da casa mandante), potrebbero evidenziare una maggiore corresponsione degli acconti rispetto alle provvigioni effettivamente maturate.
Come fare in caso di conguaglio in negativo?
In primis occorre fare una differenza tra “minimo garantito” e acconto provvigionale. Nel primo caso viene corrisposto un fisso che non sarà soggetto a conguaglio nell’ipotesi in cui l’agente maturi provvigioni in misura inferiore a quanto percepito come “minimo garantito” e solitamente ha durata annuale; può accadere in rari casi che venga corrisposto per tutto il periodo di vigenza del contratto.
Nel secondo caso, trattasi di anticipi/acconti sulle provvigioni che saranno poi maturate nel corso del rapporto e che saranno soggette a conguagli sia a favore della Casa Mandante, sia a favore dell’agente.
La regola è quella di conguagliare ogni trimestre tali acconti onde poter consentire all’agente una verifica della propria situazione e controllare se le provvigioni siano o meno inferiori rispetto a quanto “anticipato“; se vi dovesse essere un conguaglio negativo, l’agente restituirà le somme in eccedenza emettendo una nota di credito e una nuova fattura con le provvigioni maturate.
Sovente però accade che le case Mandanti non effettuino i dovuti controlli e non trasmettano all’agente un estratto relativo ai conguagli per cui, all’atto della cessazione del rapporto, si ritroveranno con notevoli somme versate in eccedenza rispetto a quanto effettivamente maturato a titolo provvigionale e a dover restituire la differenza.
Ecco perché consiglio agli Informatori di richiedere alle Aziende la trasmissione dei dati relativi agli acconti per evitare di rimanere bloccato in un “limbo” dal quale, poi, uscire sarà difficile o quantomeno doloroso economicamente.
In quale momento potrebbe sorgere la problematica?
Il contenzioso che nasce tra agente e preponente in merito alla restituzione degli anticipi sulle provvigioni, si verifica per lo più al termine del rapporto di agenzia, in particolare nel caso in cui è l’agente a recedere dal contratto.
Si sviluppa tale questione, spesso, nel momento in cui Casa Mandante abbia corrisposto all’agente delle provvigioni in eccesso, rispetto a quelle effettivamente maturate da quest’ultimo oppure delle provvigioni in eccesso rispetto ai crediti dell’agente, derivanti a qualsiasi titolo dal rapporto di agenzia.
La giurisprudenza ormai consolidata in materia, ribadisce che la restituzione in via giudiziale degli anticipi provvigionali corrisposti in eccesso ad un agente possa avvenire solo in determinati casi, ad esempio:
- che nel contratto di agenzia sia specificato che trattasi di un “anticipo provvigionale soggetto a successivo conguaglio“;
- che nell’oggetto delle fatture sia inserita la dicitura “anticipo provvigionale ” e non la dicitura “provvigioni” oppure quella “minimo garantito”.
In ogni caso ribadisco la necessità di richiedere gli estratti conto provvigionali e dunque la trasmissione di tutti i dati relativi agli acconti entro la fine di ogni trimestre al fine di verificare la propria situazione.






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